COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 14/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FONTE NUOVA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SANTANTONIO MIRKO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DEL 24.1.2008 (Gara: MONTESACRO – FOTNE NUOVA del 19.1.2008 – Campionato Jun. Reg. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 14/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FONTE NUOVA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SANTANTONIO MIRKO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DEL 24.1.2008 (Gara: MONTESACRO – FOTNE NUOVA del 19.1.2008 – Campionato Jun. Reg. B) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la reclamante deduce l’ingiustizia della sanzione impugnata in quanto, a suo dire, il calciatore SANTANTONIO avrebbe sputato a terra colpendo involontariamente l’avversario; osservato che la ricostruzione operata nel reclamo contrasta decisamente ocn quella riportata nel referto che, come è noto, assume valore di fonte di prova privilegiata; ritenuta la sanzione irrogata del tutto congrua rispetto agli addebiti; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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