COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°105 del 15/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MONTESANTO CALCIO avverso esito gara Santa Maria Apparente – Montesanto, del 19.1.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E”.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra. COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°105 del 15/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MONTESANTO CALCIO avverso esito gara Santa Maria Apparente – Montesanto, del 19.1.2008 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 0, l’A.S.D. Montesanto Calcio ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Preani Simone, in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva, come risultante dal Com. Uff. n. 85 del 18 gennaio 2008 del Comitato Regionale Marche. La medesima Reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. Con nota del 24 gennaio 2008, l’A.D.P. Santa Maria Apparente, controinteressata, faceva ritualmente pervenire proprie deduzioni, assumendo, anche avanti questa Commissione, di avere agito in buona fede, stante l’errore formale nella trascrizione dei numeri dei giocatori ammoniti nel referto arbitrale della gara precedente. LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la Società resistente; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • esperiti i necessari accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche dai quali è risultato che la squalifica, erroneamente comminata dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore Preani Simone e pubblicata sul citato Com. Uff. n. 85, è stata dallo stesso Giudicante revocata con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 100 dell8.2.2008: • ritenuto pertanto che il calciatore in questione ha preso parte alla gara in esame, per quanto attiene alla ridetta squalifica, in posizione regolare. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Montesanto Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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