COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°105 del 15/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. PIETRARUBBIA CALCIO avverso esito gara Babucce – Pietrarubbia, del 26.1.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “A”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°105 del 15/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. PIETRARUBBIA CALCIO avverso esito gara Babucce – Pietrarubbia, del 26.1.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “A”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 0 a 0, l’A.S.D. Pietrarubbia Calcio ha proposto rituale reclamo adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Circolone Loris in posizione irregolare per difetto di tesseramento. Per quanto sopra la Reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche dai quali è emerso che il calciatore Circolone Loris risulta regolarmente tesserato per l’A.C. Babucce alla data della gara in esame, alla quale pertanto lo stesso ha partecipato, per quanto attiene al suo tesseramento, in posizione regolare. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Pietrarubbia Calcio e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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