COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°105 del 15/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE TARSI CLAUDIO avverso sanzioni merito gara Real Laurentina – Monterado, del 25.1.2008 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “B” – Com. Uff. n. 46 del 30.1.2008 della Delegazione Provinciale di Pesaro.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°105 del 15/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE TARSI CLAUDIO avverso sanzioni merito gara Real Laurentina – Monterado, del 25.1.2008 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “B” - Com. Uff. n. 46 del 30.1.2008 della Delegazione Provinciale di Pesaro. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore, tesserato per l’A.S.D. Monterado “Zerocinque”, la sanzione della squalifica per sei gare effettive, per il comportamento da questi tenuto a fine gara nei confronti dell’Arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore sanzionato, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflittagli in quanto, nell’occasione, egli si sarebbe limitato a protestare nei confronti dell’Arbitro, come peraltro anche altri suoi compagni di squadra, senza tuttavia tentare di aggredirlo o altro. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • sentito il Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti, il comportamento del Tarsi debba essere ridimensionato nella sua obiettiva gravità e ricondotto nell’ambito di una smodata protesta, priva di concrete minacce nei confronti dell’Arbitro; • ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, avuto riguardo altresì ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dal calciatore Tarsi Claudio, per l’effetto riducendogli la squalifica a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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