COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°105 del 15/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. NUOVA PGS VIGOR SMA avverso sanzioni merito gara Nuova PGS Vigor SMA – Montecosaro, del 19.1.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 87 del 23.1.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°105 del 15/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. NUOVA PGS VIGOR SMA avverso sanzioni merito gara Nuova PGS Vigor SMA – Montecosaro, del 19.1.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” - Com. Uff. n. 87 del 23.1.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Del Monte Daniel, tesserato per la Reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’Arbitro prima e dopo l’espulsione. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Nuova PGS Vigor SMA, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, la riduzione della sanzione inflittagli. Deduceva la Reclamante che lo stesso, avvicinatosi all’Arbitro, unitamente ad altri compagni di squadra, per chiedere spiegazioni su una sua decisone tecnica non condivisa, gli appoggiò la mano sull’omero destro per richiamarne l’attenzione, senza alcuna intenzione violenta e senza proferire le frasi ingiuriose ascrittegli. Alla notifica del provvedimento di espulsione, il calciatore abbandonava mestamente il terreno di gioco, senza null’altro. Alla richiesta audizione, la Reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti, il comportamento del calciatore Del Monte vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Nuova PGS Vigor SMA, per l’effetto riducendo la squalifica del calciatore Del Monte Daniel a tre giornate di gara. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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