COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 066 del 15/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C.D. PITULUM IN RIFERIMENTO ALLA GARA PITULUM – PICCIONE DISPUTATA IL 27.01.2008 AD UMBERTIDE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 31.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 066 del 15/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C.D. PITULUM IN RIFERIMENTO ALLA GARA PITULUM - PICCIONE DISPUTATA IL 27.01.2008 AD UMBERTIDE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 31.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). •PER SQUALIFICA CALCIATORE CORSICI LUCA PER TRE GIORNATE DI GARA; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.02.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponevano reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di annullamento e/o riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Né dal referto né dai chiarimenti forniti dal direttore di gara a questa Commissione è dato evincere quale sarebbe stato il comportamento minaccioso posto in essere dal calciatore Corsici Luca. Ciò posto la Commissione ritiene che detto calciatore debba essere sanzionato esclusivamente per comportamento ingiurioso, con conseguente riduzione della squalifica a due giornate di gara. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla F.C.D. Pitulum, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Corsici Luca a due giornate effettive di gara. _ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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