COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 066 del 15/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MACCHIE IN RIFERIMENTO ALLA GARA TERRA UMBRA- MACCHIE DISPUTATA IL 13.01.2008 A NARNI SCALO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 24 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL GIORNO 16.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 066 del 15/02/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
3ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MACCHIE IN RIFERIMENTO ALLA
GARA TERRA UMBRA- MACCHIE DISPUTATA IL 13.01.2008 A NARNI SCALO (AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 24 DELLA DELEGAZIONE
PROVINCIALE DI TERNI DEL GIORNO 16.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
•PER SQUALIFICA CALCIATORE MARINOZZI MIRCO FINO AL 15.04.2008.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.02.08, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della
sanzione e richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara seppur
regolarmente convocato.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Si evince dagli atti ufficiale di gara che il comportamento tenuto dal calciatore Marinozzi
Mirco, ancorché provocato dal dirigente della squadra avversaria, è stato particolarmente violento
e quindi meritevole della sanzione inflitta dal G.S.
P.Q.M.
respinge il reclamo e per l’effetto conferma integralmente l’impugnata decisione del G.S.
_ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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