F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 26/CGF DEL 9 OTTOBRE 2007 1. RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DA PARTE DEL PRESIDENTE FEDERALE RELATIVAMENTE ALL’ART. 33, COMMA 4, STATUTO F.I.G.C.
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 26/CGF DEL 9 OTTOBRE 2007
1. RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DA PARTE DEL PRESIDENTE FEDERALE RELATIVAMENTE ALL’ART. 33, COMMA 4, STATUTO F.I.G.C.
Il Presidente Federale ha formulato richiesta di parere concernente la applicazione e la conseguente applicazione dell'art. 33, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.. In particolare viene specificato quanto segue. L'art. 33, comma 4 dello Statuto della Federazione dispone che "Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia sportiva che hanno sede presso la FIGC sono ad essa corrisposte, con impiego dei relativi introiti per finanziare la giustizia sportiva e, per il residuo, per programmi finalizzati a promuovere il calcio giovanile, scolastico e di base o per finalità solidaristiche." La stessa norma, peraltro, aggiunge che: "Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia sportiva che hanno sede presso le Leghe sono corrisposte alla Lega competente, che impiega i relativi introiti, d'intesa con la FIGC, per: a) premiare le società più virtuose sotto il profilo disciplinare e del fair-play, sulla base di classifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ogni stagione sportiva; b) premiare le società che schierano giocatori del vivaio nazionale di età inferiore ai 21 anni, sulla base di classifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ogni stagione sportiva; c) perseguire finalità solidaristiche". Sulla richiesta di parere viene anche ricordato che nel nuovo ordinamento è previsto un articolato sistema di impugnazione delle decisioni degli organi di Giustizia Sportiva di cui al medesimo art. 34, dello Statuto, in virtù del quale "6. I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello nazionale. 7.La Commissione disciplinare nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni di livello nazionale. La Commissione disciplinare nazionale è altresì giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni delle commissioni disciplinari territoriali nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale. 8.I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello territoriale. 9.Le Commissioni disciplinari territoriali sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni di livello territoriale e giudici di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali. 10.La Corte di giustizia federale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali e della Commissione disciplinare nazionale”. Conclusivamente, dalla combinata lettura delle disposizioni riportate è sorta perplessità in ordine al beneficiario delle sanzioni pecuniarie irrogate in virtù dell'art. 33: cioé a dire occorre verificare quando l'importo corrispondente alla sanzione sia incamerato dalla Federazione o quando invece sia incamerato dalla Lega. In realtà la lettera della norma di cui al citato art. 33, è chiara e non consente alternative: vengono individuati coloro che dovranno fruire degli importi e l'utilizzazione degli importi medesimi. Si è voluto collegare il beneficiario della sanzione con l'organo competente che, preliminarmente, accerta l'infrazione disciplinare suscettibile di sanzione, ritenendo irrilevante l'evoluzione del procedimento a seguito di una eventuale impugnativa. Ne consegue che, accertato se l'Organo di Giustizia Sportiva abbia sede o "presso la F.I.G.C." ovvero "presso le Leghe", la sanzione pecuniaria inflitta a seguito dell'illecito accertato da quell'organo, non potrà che essere incamerata dalla corrispondente figura soggettiva presso la quale
l'Organo di Giustizia abbia sede. Non rilevano in definitiva le successive evoluzioni del procedimento e soprattutto le successive determinazioni adottate da altri Organi della Giustizia Sportiva. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale esprime il proprio parere ai sensi di cui in motivazione.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 26/CGF DEL 9 OTTOBRE 2007 1. RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DA PARTE DEL PRESIDENTE FEDERALE RELATIVAMENTE ALL’ART. 33, COMMA 4, STATUTO F.I.G.C."