F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 2/CGF – RIUNIONE DEL 17 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81/CGF DEL 23 GENNAIO 2008 7. RICORSO DELL’U.S. NERVIANESE 1919 CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MARAZZI MATTEO FINO AL 30.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso Comitato Regionale Lombardia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 46 del 22.6.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 2/CGF – RIUNIONE DEL 17 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81/CGF DEL 23 GENNAIO 2008 7. RICORSO DELL’U.S. NERVIANESE 1919 CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MARAZZI MATTEO FINO AL 30.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso Comitato Regionale Lombardia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 46 del 22.6.2007) L'U.S. Nervianese Calcio ricorre avverso la squalifica del calciatore Marazzi deliberata dal Giudice Sportivo di 2° Grado e pubblicata nel Com. Uff. n. 41 del 24.5.2007, sostenendo che il calciatore squalificato non era presente alla gara. Identico rilievo era stato già avanzato di fronte al precedente giudice, ma con l'affermazione che il nome del calciatore non era stato depennato dalla distinta. Il giudice di secondo grado aveva allora svolto i necessari accertamenti e, sentito anche l'arbitro, aveva inasprito la squalifica. Con l'attuale ricorso, la Nervianese sostiene che il nome del calciatore era stato depennato dalla distinta. Il rilievo non può essere accolto, poiché gli accertamenti del Giudice Sportivo di 2° Grado non lasciano spazio per ulteriori dubbi, né la documentazione presentata di fronte a questa Corte è sufficiente a sovvertire il giudizio pronunciato. Per questi motivi la C.G.F respinge l’appello come sopra proposto dalla U.S. Nervianese 1919 Calcio di Nerviano (Milano) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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