F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 24/CGF – RIUNIONE DEL 3 OTTOBRE 2007 con mitivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 95/CGF DEL 4 FEBBRAIO 2008 2. RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA ITTADELLA/PADOVA DEL 17.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 28/C del 18.9.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 24/CGF – RIUNIONE DEL 3 OTTOBRE 2007 con mitivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 95/CGF DEL 4 FEBBRAIO 2008
2. RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA ITTADELLA/PADOVA DEL 17.9.2007
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 28/C del 18.9.2007)
La società Calcio Padova S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Com. Uff. n. 28/C del 18.9.2007 con la quale le veniva comminata l’ammenda di uro 5.000,00 per i cori discriminatori a sfondo razziale da parte dei propri sostenitori in occasione ella gara Cittadella/Padova del 17.8.2007. a società ricorrente sostiene, nelle memorie prodotte e personalmente a mezzo del suo rappresentante in dibattimento: ) che i cori di contestazione, indirizzati da propri sostenitori al calciatore di colore Diego Santoro Oliveira erano causati da dichiarazioni polemiche rese alla stampa dallo stesso calciatore pochi giorni prima della gara indicata in epigrafe, quale ex tesserato del Padova nelle Stagioni Sportive 2005/2006 e 2006/2007; ) che solo una sparuta minoranza dei sostenitori assumeva tale deprecabile comportamento; ) che la società ha da tempo avviato un progetto cittadino scolastico – multisportivo antirazziale al rapporto di un ufficiale di gara si assume, viceversa, che per tutta la permanenza in campo del calciatore sopracitato, ogni volta che lo stesso entrava in possesso della palla veniva apostrofato on “buu” e cori di scherno da 200-300 persone. on emergono, dallo stesso rapporto, comportamenti esimenti da parte del rimanente pubblico. Integrando appieno, tale violazione, il divieto sancito dall’art. 11.3 C.G.S. ed avendo già il Giudice Sportivo applicato la sanzione nella metà del minimo edittale, la Corte respinge il reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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