F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 27/CGF – RIUNIONE DEL 12 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98/CGF DEL 4 FEBBRAIO 2008 5. RICORSO GELA CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA CALCIATORE DAIELLO ROCCO, SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/GELA DEL 30.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 38/C del 2.10.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 27/CGF – RIUNIONE DEL 12 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98/CGF DEL 4 FEBBRAIO 2008 5. RICORSO GELA CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA CALCIATORE DAIELLO ROCCO, SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/GELA DEL 30.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 38/C del 2.10.2007) Con atto ritualmente proposto la Società Gela Calcio S.p.A. proponeva reclamo avverso la squalifica per due gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C al calciatore Daiello Rocco. Nel corso della gara Vigor Lamezia/Gela del 30.9.2007, il Daiello era stato espulso dall’arbitro per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo. La Società reclamante, nell’esplicitare i motivi di tale condotta e una puntuale dinamica dei fatti, si doleva dell’eccessiva afflittività della sanzione inflitta al Daiello e richiedeva la riduzione della squalifica ad una sola giornata di gara. Alla fissata udienza del 12.10.2007 nessuno compariva per la Società reclamante. Osserva questa C.G.F. che il reclamo è del tutto infondato e deve essere respinto. La sanzione, così come inflitta dal Giudice Sportivo, è congrua proprio alla luce del grave comportamento tenuto dal calciatore il quale, come refertato dall’arbitro della gara, a gioco in svolgimento, e con il pallone non a distanza di gioco, colpiva un avversario con una gomitata senza che il medesimo riportasse alcuna conseguenza. Sanzione, pertanto, che deve essere confermata in uniformità a casi similari, dai quali questa C.G.F. non intende discostarsi (v. ex multis Com. Uff. n. 25/CGF del 5.10.2007). Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Gela Calcio S.p.A. di Gela (Caltanissetta) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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