F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 15/CGF – RIUNIONE DEL 31 AGOSTO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 102/CGF DEL 05 FEBBRAIO 2008 2. RICORSO DELL’A.C. MONOPOLI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MEMMO MASSIMILIANO PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 6/C del 21.8.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 15/CGF – RIUNIONE DEL 31 AGOSTO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 102/CGF DEL 05 FEBBRAIO 2008 2. RICORSO DELL’A.C. MONOPOLI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MEMMO MASSIMILIANO PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 6/C del 21.8.2007) La A.C. Monopoli ha tempestivamente proposto ricorso avverso il La A. C. Monopoli ha tempestivamente proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe. Sostiene la società ricorrente che le espressioni rivolte dal calciatore all’arbitro durante la gara Martina-Monopoli del 28.8.2007 dovrebbero essere valutate come manifestazioni di stizza spontanea senza alcun contenuto offensivo o ingiurioso nei confronti del direttore di gara. Osserva questa Corte che l’art. 19, comma 4, C.G.S. prevede la squalifica per 2 giornate per i calciatori che si rendano responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Ora il calciatore Memmo Massimiliano si è rivolto all’arbitro, con espressione certamente irriguardosa. E’ vero che la norma innanzi citata ammette la possibilità di ridurre o aumentare la pena edittale in caso rispettivamente di circostanze attenuanti o di circostanze aggravanti, ma nel caso in esame queste circostanze non ricorrono né possono considerarsi tali la singolarità dell’episodio e l’assenza di intenti minacciosi o offensivi, invocati nel ricorso come attenuanti, perché tali profili se esistenti costituirebbero, se del caso, aggravanti e la loro assenza non può quindi valere come attenuante. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Monopoli di Monopoli (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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