F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 31/CGF – RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 104/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008 1. RICORSO DEL PARMA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 8.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ, SEGUITO GARA PARMA/ROMA DEL 7.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 78 del 16.10.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 31/CGF – RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 104/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008
1. RICORSO DEL PARMA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 8.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ, SEGUITO GARA PARMA/ROMA DEL 7.10.2007
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 78 del 16.10.2007)
Con delibera del 16.10.2007, Com. Uff. n. 78 del 16.10.2007, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, in relazione alla gara Parma/Roma del 7.10.2007 infiggeva alla società ospitante l’ammenda di € 8.000,00 per lancio di un accendino e di una bottiglietta d’acqua all’indirizzo del guardalinee, senza colpirlo. Avverso tale decisione presentava reclamo la società Parma la quale, con diffusa motivazione, chiedeva la riduzione dell’ammenda ad € 2.000,00, o in via gradata ad € 4.000,00. L’impugnazione non può, ad avviso di questa Corte, trovare accoglimento. Non possono, infatti, essere condivise le argomentazioni difensive secondo le quali appare eccessiva la sanzione irrogata in ordine ad un semplice lancio di oggetti sul terreno di giuoco, in quanto, come emerge chiaramente dal referto arbitrale, non di un generico lancio si è trattato, ma di oggetti che erano stati indirizzati al collaboratore dell’arbitro, e che non lo avevano attinto per mera favorevole casualità, finendo alla distanza di circa un metro dallo stesso segnalinee. L’entità della ammenda inflitta appare, quindi, appena adeguata alla gravità dell’episodio e non suscettibile di ulteriore riduzione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Parma F.C. S.p.A. di Parma e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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