F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 31/CGF – RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 104/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008 3. RICORSO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE LAROSA FRANCESCO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 84 del 23.10.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 31/CGF – RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 104/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008 3. RICORSO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE LAROSA FRANCESCO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 84 del 23.10.2007) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Chievo – Ravenna, disputato in data 20.10.2007 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con la decisione indicata in epigrafe infliggeva al calciatore Francesco La Rosa, tesserato per la Società ricorrente, la sanzione di tre giornate di squalifica per aver, al termine della gara, nel tentativo di aggredire un avversario, “colpito non intenzionalmente un addetto al servizio d’ordine, cagionandogli lesioni che ne rendevano necessario il trasporto in ospedale”. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società Ravenna Calcio, la quale, in sintesi, lamenta che la relazione del collaboratore della Procura Federale non fa piena prova dei fatti in questione e l’assenza di condotta violenta o antisportiva, da parte del calciatore Francesco La Rosa, chiedendo che la decisone impugnata venga riformata. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 30.10.2007, è presente l’avv. Andrea Galli nell’interesse della Società Ravenna Calcio, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva, preliminarmente, che deve essere dichiarata ammissibile e con valore di prova avente fede privilegiata sui fatti oggetto di analisi, la relazione del signor Michele Messina, collaboratore della Procura Federale. E’ principio consolidato, infatti, nella giurisprudenza della Commissione d’Appello Federale, che la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini costituisca fonte avente fede privilegiata. In ordine, invece, al merito della questione sottoposta all’attenzione di questa Corte, si rileva come vi siano elementi che inducano ad una riduzione della sanzione. Ed invero, malgrado la condotta tenuta dal calciatore La Rosa debba ritenersi, senza dubbio, di natura violenta, si ritiene sussistente la circostanza attenuante costituita dall’assenza di volontarietà nel compimento del fatto, così come indicato nella relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini. A ciò si aggiunga che, dall’analisi della citata relazione, si evince come il denunciato tentativo di aggressione nei confronti di un avversario non risulta circostanziato né rivolto alla persona poi involontariamente colpita. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna, riduce a due giornate di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Larosa Francesco. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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