F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 31/CGF – RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 104/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008 4. RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 15.000,00 CON L’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE “CURVA NORD” INIBITO AGLI SPETTATORI, INFLITTA SEGUITO GARA CAGLIARI/CATANIA DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 83 del 23.10.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 31/CGF – RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 104/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008 4. RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 15.000,00 CON L’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE “CURVA NORD” INIBITO AGLI SPETTATORI, INFLITTA SEGUITO GARA CAGLIARI/CATANIA DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 83 del 23.10.2007) Il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 83 del 23.10.2007 ha inflitto alla società Cagliari Calcio S.p.A. la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 con l’obbligo di disputare una gara con settore “curva nord” inibito agli spettatori, inflitta seguito gara Cagliari/Catania del 21.10.2008. Avverso tale provvedimento la società Cagliari Calcio S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 23.10.2007, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con successiva nota trasmessa in limine litis, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione fornendo altresì prova di analoga comunicazione alla controparte. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. dato atto della rinuncia del Cagliari Calcio S.p.A. di Cagliari dichiara estinto il procedimento. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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