F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 31/CGF – RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 104/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008 5. RICORSO DELL’ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: 1) DELL’AMMENDA DI EURO 20.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ; 2) DELL’AMMENDA DI EURO 4.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE DONI CRISTIANO. (Delibera Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 83 del 23.10.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 31/CGF – RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 104/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008 5. RICORSO DELL’ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: 1) DELL’AMMENDA DI EURO 20.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ; 2) DELL’AMMENDA DI EURO 4.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE DONI CRISTIANO. (Delibera Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 83 del 23.10.2007) Il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 83 del 23.10.2007 ha inflitto alla società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. le sanzioni: - dell’ammenda di € 20.000,00 con diffida inflitta alla società; - dell’ammenda di € 4.000,00 inflitta al calciatore Doni Cristiano. Avverso tale provvedimento la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 24.10.2007, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 25.10.2007, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione fornendo altresì prova di analoga comunicazione alla controparte. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. dato atto della rinuncia dell’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. di Zingonia Ciserano (Bergamo) dichiara estinto il procedimento. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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