F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 31/CGF – RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 104/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008 6. RICORSO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE ZALAYETA MARCELLO, SEGUITO SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S., SEGUITO GARA NAPOLI/JUVENTUS DEL 27.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 92 del 29.10.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 31/CGF – RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 104/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008 6. RICORSO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE ZALAYETA MARCELLO, SEGUITO SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S., SEGUITO GARA NAPOLI/JUVENTUS DEL 27.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 92 del 29.10.2007) Premesso che non è consentito agli organi della Giustizia Sportiva sindacare nel merito le valutazioni di carattere tecnico del direttore di gara; ritenuto, altresì, che pur apprezzabili considerazioni di carattere etico-sportivo sui comportamenti tenuti dai calciatori successivamente ad eventi come quello in questione non possono rilevare ai fini della valutazione circa la sussistenza o meno del comportamento simulatorio dei calciatori stessi; tutto ciò posto, anche alla luce di ulteriori filmati acquisiti agli atti con l’assenso della Procura Federale e visionati in contraddittorio, emerge che: vi è stata una trattenuta del calciatore Legrottaglie ai danni del calciatore Zalayeta che potrebbe aver inciso sulla stabilità del calciatore stesso; non può escludersi che vi sia stato un ulteriore contatto tra il ginocchio sinistro di Legrottaglie ed il piede destro dello Zalayeta; la dinamica dell’azione ed in particolare la posizione assunta dal portiere rispetto alla traiettoria di corsa dello Zalayeta era tale da impedire a quest’ultimo la prosecuzione della corsa se non scavalcando ovvero impattando con il medesimo portiere; non può escludersi, altresì, che sull’innaturale trascinamento della gamba destra da parte del calciatore Zalayeta abbiano inciso la trattenuta e il contatto suddetti. Ritenuto, quindi, che, alla stregua del complessivo dispiegarsi dell’azione, non risulta integrata la fattispecie della “evidente simulazione” richiesta dall’art. 35.1.3 C.G.S. e che, pertanto, il reclamo merita accoglimento come da conforme richiesta delle parti. Per questi motivi la C.G.F., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli, annulla la decisione impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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