F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 31/CGF – RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 104/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008 7. RICORSO CON PROCEDURA D’URGENZA DEL CALCIATORE DA SILVA COUTO FERNANDO MANUEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE SEGUITO SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 DEL C.G.S. SEGUITO GARA PARMA/LIVORNO DEL 28.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 93 del 30.10.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 31/CGF – RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 104/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008 7. RICORSO CON PROCEDURA D’URGENZA DEL CALCIATORE DA SILVA COUTO FERNANDO MANUEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE SEGUITO SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 DEL C.G.S. SEGUITO GARA PARMA/LIVORNO DEL 28.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 93 del 30.10.2007) Preso atto della segnalazione ex articolo 35, comma 1.3., C.G.S., il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, all’esito dell’esame delle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale, relative alla gara Parma – Livorno del 28.10.2007, valevole per il Campionato di Serie A, stagione 2007/2008, con la decisione pubblicata indicata in epigrafe, ha inflitto al calciatore Fernando Manuel Da Silva Couto, tesserato per la Parma Football Club S.p.A., la squalifica per tre giornate effettive, per aver tenuto un condotta violenta, costituita dall’aver indirizzato uno sputo verso il calciatore avversario Eijon Bogdani che gli volgeva parzialmente le spalle. Avverso tale decisione ha proposto ricorso, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, C.G.S., il calciatore Fernando Manuel Da Silva Couto, il quale ha sostenuto, in sintesi, (i) che lo sputo non era diretto ad alcuno dei soggetti presenti sul campo di gioco e (ii) che il gesto commesso dal ricorrente non potesse essere definito fatto di condotta violenta, perché le immagini televisive non rilevano l’intenzionalità del gesto stesso, né che lo sputo avesse colpito il calciatore Bogdani. Per tali motivi, il ricorrente ha chiesto la revoca della squalifica inflitta in quanto il fatto di condotta violenta non sussiste. A supporto di quanto osservato, il calciatore Couto ha prodotto le immagini televisive relative alla citata circostanza e una dichiarazione del calciatore Bogdani con la quale lo stesso afferma di che lo sputo non era rivolto alla sua persona. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 30.10.2007, sono presenti il ricorrente, personalmente, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, esaminate le immagini televisive, ritiene di respingere il ricorso in quanto risultano infondati i motivi esposti dal ricorrente. Questa Corte, infatti, nel condividere in toto la corretta ed esaustiva motivazione resa dal Giudice Sportivo sui fatti in questione, osserva come dalle immagini televisive si evinca la volontarietà del gesto e l’intenzione di rivolgere lo sputo verso il calciatore Bogdani. Tali evidenze documentali, peraltro, non possono essere poste in dubbio dalla dichiarazioni del calciatore Bogdani, il quale come correttamente sottolineato dal Giudice Sportivo, risulta voltato di spalle ed attorniato da altri tre calciatori. Nell’impossibilità, quindi, accorgersi del fatto e, conseguentemente, di determinare se lo sputo fosse rivolto verso di lui. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo con procedura d’urgenza come sopra proposto dal calciatore Da Silva Couto Fernando Manuel e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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