F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 33/CGF – RIUNIONE DEL 31 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 117/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 5. RICORSO G.S. ARRONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE GAMMAIDONI STEFANO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 24.10.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 33/CGF – RIUNIONE DEL 31 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 117/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008
5. RICORSO G.S. ARRONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE GAMMAIDONI STEFANO
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 24.10.2007)
La C.G.F. rileva:
- che il calciatore Gammaidoni Stefano - in forza alla G.S. Arrone - nel corso della gara Arrone- Recanatese del 21.10.2007, a gioco fermo, all’8° del secondo tempo, colpiva con una gomitata al volto un calciatore avversario;
- che su segnalazione dell’assistente dell’arbitro veniva conseguenzialmente espulso;
- che il medesimo calciatore con provvedimento del Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 37 del 24.10.2007), veniva squalificato per tre gare effettive;
- che con fax in data 25.10.2007 la Società Arrone preannunciava reclamo chiedendo copia degli atti;
- che con nota del 29.10.2007 (n. 12683.9), la Segreteria della Corte di Giustizia trasmetteva gli atti richiesti;
- che successivamente giungevano i motivi di ricorso datati 30.10.2007 con i quali veniva evidenziato che quasi con un istinto di difesa il calciatore alzava il gomito colpendo di striscio l’avversario, avversario che lo aveva altresì provocato e che era in strettissimo contatto, di tanto che l’azione era provocata quasi per liberarsi dalla morsa dell’avversario medesimo, non essendoci così una condotta violenta vera e propria, concludeva chiedendo la riduzione a due giornate della squalifica. Tutto ciò premesso, considerato che la segnalazione dell’assistente arbitrale appare aver puntualmente riportato lo svolgimento dei fatti, segnalando specificamente che la condotta si verificava a “gioco fermo” e che era connotata da volontarietà, non si rinvengono ragioni per poter fondatamente ritenere accoglibile il ricorso in questione. Per questi motivi la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dalla G.S. Arrone di Arrone (Terni) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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