F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 42/CGF – RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 122/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 1. RICORSO DELL’A.S.D. NARNESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MORETTI FABRIZIO, SEGUITO GARA NARNESE/GROTTAMMARE DEL 28.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 31.10.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 42/CGF – RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 122/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 1. RICORSO DELL’A.S.D. NARNESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MORETTI FABRIZIO, SEGUITO GARA NARNESE/GROTTAMMARE DEL 28.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 31.10.2007) La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti; - rilevato che la A.S. Dilettantistica Narnese ha proposto reclamo avverso la squalifica per tre gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Moretti Andrea come da motivazione di cui al Com. Uff. n. 41 del 31.10.2007 del Comitato Interregionale, - rilevato che la società reclamante escludeva, attraverso i propri scritti difensivi, la natura violenta delle azioni commesse dal proprio tesserato nei confronti di un avversario e concludeva, pertanto, chiedendo la riduzione della sanzione; - ritenuto, viceversa, che dall’esame del rapporto arbitrale, che gode di fede probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S., emerge chiaramente la natura minacciosa, violenta e limitativa della libertà personale dell’avversario, dei fatti addebitati, tale per cui, le ragioni prospettate dalla reclamante sono prive di qualsiasi pregio logico e giuridico; - ritenuto che la fattispecie perfezionatasi in tutti i suoi elementi determina la sanzione minima della squalifica per tre gare effettive, ex art. 19 comma 4 lett. b che risulta correttamente applicata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dall’A.S.D. Narnese Calcio di Narni (Terni) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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