F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 42/CGF – RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 122/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 4. RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE AUSIELLO GIUSEPPE SEGUITO GARA BITONTO/POMIGLIANO DELL’1.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 2.11.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 42/CGF – RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 122/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 4. RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE AUSIELLO GIUSEPPE SEGUITO GARA BITONTO/POMIGLIANO DELL’1.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 2.11.2007) La C.G.F. visto il ricorso proposto dalla società A.S.D. Calcio Pomigliano, in persona del legale rappresentante in carica, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 43 del 2.11.2007, con cui al proprio calciatore Ausiello Giuseppe è stata irrogata la sanzione della squalifica per tre gare effettive a seguito dell’incontro Bitonto/Somigliano svoltosi l’1.11.2007; visti i motivi di ricorso; vista la decisione impugnata; visti tutti gli atti; ritenuto che: - dal contesto del fatto e dal comportamento del calciatore della società ricorrente, così come descritti dall’assistente arbitrale signor Giuseppe Vitelli (a gioco fermo rispondeva al calciatore avversario Marcosano Donatello, che gli spingeva con la mano violentemente il volto, “con un violento spintone in petto provocando la caduta del sig. Marcosano”), la condotta è configurabile come “violenta nei confronti di calciatori” anziché “gravemente antisportiva”; - la sanzione inflitta è conforme al disposto dell’art. 19, comma 4, lett. b), C.G.F., che prevede, come sanzione minima, la squalifica “per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti”; Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dall’A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano D’Arco (Napoli) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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