F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 42/CGF – RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 122/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 5. RICORSO DELLA S.P. GROTTAMMARE 1899 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BUCCHI ANDREA SEGUITO GARA NARNESE/GROTTAMMARE DEL 28.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 31.10.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 42/CGF – RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 122/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 5. RICORSO DELLA S.P. GROTTAMMARE 1899 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BUCCHI ANDREA SEGUITO GARA NARNESE/GROTTAMMARE DEL 28.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 31.10.2007) La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti; - rilevato che la S.P. Grottammare 1899 ha proposto reclamo avverso la squalifica per tre gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 41 del 31.10.2007 del Comitato Interregionale) al calciatore Bucchi Andrea “ per avere, a fine gara ed in reazione, colpito con una gomitata al petto un calciatore avversario “ ; - rilevato che la società reclamante, pur non contestando il fatto, deduceva, attraverso i propri motivi di doglianza, che le modalità del gesto di reazione del proprio tesserato scaturivano a seguito di una grave provocazione di un avversario subita dallo stesso, e di conseguenza chiedeva l’annullamento o in subordine la riforma della decisione impugnata; - ritenuto che il comportamento tenuto dal Bucchi nei confronti di un avversario (gomitata al petto) integra la fattispecie di cui all’art. 19 comma 4 lett. b C.G.S., che determina l’applicazione minima della squalifica per tre gare effettive; - ritenuto, infine, che nessuna particolare valenza, nemmeno in funzione attenuante, possa essere riconosciuta al Bucchi in virtù dell’invocato stato di provocazione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo presentato dalla S.P. Grottammare 1899 di Grottammare (Ascoli Piceno) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it