F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 43/CGF – RIUNIONE DEL 14 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 123/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 1. RICORSO DELL’A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA MONZA BRIANZA/LEGNANO DELL’1.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 38/C del 2.10.2007))

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 43/CGF – RIUNIONE DEL 14 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 123/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 1. RICORSO DELL’A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA MONZA BRIANZA/LEGNANO DELL’1.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 38/C del 2.10.2007)) La A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. richiede in via principale l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C sostenendo che i cori segnalati come razzisti dall'arbitro e dal Commissario di campo sarebbero in realtà esclamazioni del pubblico prive di contenuto razzista. In via subordinata, richiede l'applicazioni delle attenuanti ex art. 13 commi 1 e 2 C.G.S. e per l'effetto la riduzione dell'ammenda. La richiesta principale non può che essere respinta, giacché la concorde testimonianza dell'arbitro e del Commissario di Campo non può essere revocata in dubbio con le generiche osservazioni della parte reclamante. Quanto alle circostanze attenuanti invocate esse non realizzano gli elementi di concomitanza né gli effetti previsti a norma dell'art. 13 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza (Milano) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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