F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 43/CGF – RIUNIONE DEL 14 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 123/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 2. RICORSO DELL’ U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 6.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FOGGIA/VERONA DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 43/CGF – RIUNIONE DEL 14 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 123/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008
2. RICORSO DELL’ U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 6.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FOGGIA/VERONA DEL 21.10.2007
(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007)
La U.S. Foggia S.p.A. richiede in via principale la derubricazione della fattispecie sanzionata da discriminatoria per motivi razziali a semplicemente offensiva, ma non fornisce motivi apprezzabili a sostegno di tale richiesta. In via subordinata, chiede che sia attenuata la responsabilità oggettiva della società ai sensi dell'art. 13 C.G.S., sostenendo di aver predisposto ogni intervento necessario per evitare o contenere gli episodi sanzionati. La Corte osserva che la predisposizione delle misure di cui all'art. 13 non è sufficiente, di per sé, ad escludere o attenuare la responsabilità oggettiva della società, quando dette misure non siano pervenute a identificare i sostenitori della squadra responsabili delle violazioni. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Foggia S.p.A. di Foggia e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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