F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 43/CGF – RIUNIONE DEL 14 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 123/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 4. RICORSO DELL’IVREA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. BRAGHIN MAURIZIO, SEGUITO GARA NUORESE/IVREA DEL 28.10.2007 (Delibera Del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 60/C del 29.10.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 43/CGF – RIUNIONE DEL 14 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 123/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 4. RICORSO DELL’IVREA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. BRAGHIN MAURIZIO, SEGUITO GARA NUORESE/IVREA DEL 28.10.2007 (Delibera Del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 60/C del 29.10.2007) Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 60/C del 29.10.2007 ha inflitto al signor Braghin Maurizio, allenatore della società ricorrente, la sanzione della squalifica per tre gare effettive a seguito di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del Direttore di gara durante lo svolgimento della partita Nuorese/Ivrea del 28.10.2007. Avverso tale provvedimento la società Ivrea Calcio S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 30.10.2007, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 6.11.2007, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia dell’Ivrea Calcio S.r.l. di Ivrea (Torino) dichiara estinto il procedimento. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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