F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 43/CGF – RIUNIONE DEL 14 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 123/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 5. RICORSO DELLA A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE CORALLO ALESSANDRO SEGUITO GARA PRATO/GUBBIO DELL’1.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 62/C del 2.11.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 43/CGF – RIUNIONE DEL 14 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 123/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 5. RICORSO DELLA A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE CORALLO ALESSANDRO SEGUITO GARA PRATO/GUBBIO DELL’1.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 62/C del 2.11.2007) L'Associazione Sportiva Gubbio 1910, presente alla seduta con il dott. Giuseppe Pannacci, richiede la riduzione della squalifica sostenendo che il calciatore Corallo Alessandro non ha colpito volontariamente l'avversario. Constatato che non esistono in atti prove della versione sostenuta dalla parte reclamante, la C.G.S. respinge il ricorso e conferma il provvedimento del Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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