F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 45/CGF – RIUNIONE DEL 21 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 125/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 1. RICORSO DELL’A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA MONOPOLI/NOICATTARO DEL 5.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 45/CGF – RIUNIONE DEL 21 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 125/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 1. RICORSO DELL’A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA MONOPOLI/NOICATTARO DEL 5.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.2007) L'A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. reclama contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C di comminare l'ammenda di € 2.000,00 alla società per la condotta di una persona non identificata che ha minacciato l'arbitro, e contro la squalifica di tre giornate inflitta al calciatore Menolascina per aver rivolto all'arbitro frasi ingiuriose. La Corte ritiene di separare i due reclami. Sotto il primo profilo, è da rilevare il fatto che nel ricorso il presidente della società reclamante comunica il nominativo della persona che si è resa responsabile del fatto, che sarebbe stato Daniele Faggiano, tesserato della Società in veste di direttore generale. Il reclamante sostiene che in tal modo si dovrebbe superare il criterio della responsabilità oggettiva della Società, e perseguire il tesserato che si è individualmente reso responsabile dei fatti. La Corte osserva che la Società si è resa comunque responsabile per non aver registrato la presenza nella zona degli spogliatoi del direttore sportivo, il cui nome non risulta nel referto di gara. Conferma perciò l'ammenda di € 2.000,00. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. di Noicattaro (Bari) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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