F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 45/CGF – RIUNIONE DEL 21 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 125/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 3) RICORSO DEL REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. GIACOMARRO DOMENICO SEGUITO GARA REAL MARCIANISE/CISCO ROMA DEL 4.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 45/CGF – RIUNIONE DEL 21 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 125/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008
3) RICORSO DEL REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. GIACOMARRO DOMENICO SEGUITO GARA REAL MARCIANISE/CISCO ROMA DEL 4.11.2007
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.2007)
Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Real Marcianise Calcio S.p.A. ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 65/C del 6.11.2007 con il quale, in relazione alla gara della Lega Professionisti Serie C/2 Real Marcianise/Cisco Roma, veniva inflitta all’allenatore della ricorrente sig. Giacomarro Domenico la squalifica per due giornate per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale durante la gara. La società appellante eccepiva l’incongruità della sanzione in relazione a precedenti pronunce di questa Corte di Giustizia Federale, deducendo, quali motivi d’impugnazione, il comportamento meramente irriguardoso ma non offensivo dell’allenatore Giacomarro, concretatosi in una semplice protesta per una decisione tecnica assunta dall’Assistente dell’Arbitro, nonché l’assenza di precedenti di alcun genere in capo allo stesso allenatore. Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto. In effetti, il comportamento offensivo nei riguardi dell’Assistente risulta dal referto dello stesso, mentre la pretesa mera condotta irriguardosa dell’allenatore resta allo stato di mera deduzione difensiva in quanto non provata. Quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti citati nel ricorso, relativi a casi di atteggiamento irriguardoso (che hanno comportato la squalifica per una giornata) o offensivo (con squalifica di due giornate, come del resto è avvenuto nel caso in esame). Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Real Marcianise Calcio S.p.A. di Marcianise (Caserta) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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