F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 47/CGF – RIUNIONE DEL 22 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 126/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 1) RICORSO DEL CALCIATORE MUTARELLI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA LAZIO/FIORENTINA DEL 3.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 105 del 6.11.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 47/CGF – RIUNIONE DEL 22 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 126/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008
1) RICORSO DEL CALCIATORE MUTARELLI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA LAZIO/FIORENTINA DEL 3.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 105 del 6.11.2007)
La C.G.F. in esito alla riunione tenutasi il giorno 22.11.2007, ha assunto la seguente decisione nel giudizio iscritto al n. 161 del registro di Segreteria, instaurato con il ricorso proposto da Massimo Mutarelli avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicata nel Com. Uff. n. 105, in data 6.11.2007. L’arbitro della gara Lazio – Fiorentina del Campionato di Serie A della Lega Nazionale Professionisti, svoltasi il 3.11.2007, ha espulso al 90’ il calciatore n. 5 della S.S. Lazio, Massimo Mutarelli, “per proteste, già ammonito”. Risulta dal referto del collaboratore dell’arbitro IV Uomo che “dopo aver preso la 2° ammonizione, mentre stava prendendo la strada per entrare nel sottopasso, il sig. Mutarelli Massimo N° 5 della Lazio diceva la seguente frase rivolgendosi al collega arbitro Dondarini: <>”. Sulla base del referto innanzi riportato il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con Com. Uff. n. 105, in data 6.11.2007, ha inflitto al nominato tesserato la squalifica per tre giornate effettive di gara con la seguente motivazione: “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; per avere, al 90° del secondo tempo, all’atto dell’espulsione, uscendo dal terreno di giuoco, rivolto un epiteto ingiurioso al Direttore di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”. Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo il Mutarelli ha proposto ricorso a questa Corte di Giustizia Federale, introduttivo del giudizio iscritto al n. 161 del registro di Segreteria, sostenendo che – resosi conto della “irritualità” della condotta ingiuriosa tenuta - ha atteso il Direttore di gara per scusarsi dell’intemperanza, con chiare parole di pentimento e di deferenza, apprezzate dal destinatario, come attestabile da quest’ultimo e da altri tesserati presenti. Ha chiesto, dunque, la riduzione della sanzione, dovendo la Corte adita dare adeguato rilievo alle spontanee scuse formulate nell’immediatezza del fatto; inoltre, ha chiesto che la Corte tenga conto dell’adeguatezza della sanzione inflitta in rapporto ad altre fattispecie analoghe, ma caratterizzate da maggiore platealità, punite con minor rigore. All’udienza odierna l’avvocato Gian Michele Gentile, patrono del ricorrente, ha confermato i motivi dell’atto scritto e ne ha rafforzate le conclusioni richiamando le attenuanti applicabili in forza dell’articolo 19 C.G.S., ribadendo la richiesta di audizione – per conferma - dei tesserati presenti alle scuse porte dal Mutarelli al direttore di gara. La questione all’esame del Collegio concerne la doglianza di Massimo Mutarelli, calciatore tesserato per la S.S. Lazio, avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti a sanzione della condotta da lui tenuta nel corso della gara del Campionato Nazionale di Serie A Lazio - Fiorentina, disputata il 3.11.2007. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Come già riportato in fatto, il Direttore della gara in questione ha descritto a referto che il Mutarelli è stato espulso per doppia ammonizione. Il collaboratore IV Uomo ha poi rilevato che il calciatore, a seguito dell’espulsione, ha profferito frase gravemente ingiuriosa nei confronti del Direttore di gara. Rispetto ai fatti descritti a referto, e non controversi nel ricorso, non è ravvisabile alcun motivo di censura nella decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti in rapporto al comportamento del tesserato, in quanto la squalifica inflitta corrisponde:
– quanto ad una giornata, quale sanzione per l’espulsione subita a seguito della doppia ammonizione riportata (articolo 19, comma 10, C.G.S.);
– quanto a due giornate, quale sanzione per condotta ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di campo (articolo 19, comma 4, lettera a], C.G.S.).
Dunque la sanzione non è irrazionalmente sproporzionata alla condotta tenuta dal tesserato, né può qui assumere rilievo l’asserita “mitezza” con la quale sono state sanzionate, in differenti occasioni, condotte analoghe tenute da altri tesserati, dovendosi escludere qualsivoglia incidenza di valutazioni comparative in ipotesi nelle quali la sanzione non contenga alcun apprezzamento discrezionale da parte del Giudice. Quanto all’ applicazione, in fattispecie, delle circostanze attenuanti richiamate dal cpv. del comma 4 dello stesso articolo 19 C.G.S., invocata dal ricorrente, la Corte ritiene di non dovervi prestare adesione, in ragione del fatto che la successiva condotta emendativa tenuta dal Mutarelli non è da considerare idonea a ricostituire l’onorabilità del Direttore di gara, offesa coram populo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Mutarelli Massimo e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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