F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 36/CGF – RIUNIONE DEL 7 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 119/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 1. RICORSO DELL’A.S. MODUGNO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MODUGNO CALCIO A CINQUE/MARCIANISE CALCIO A 5 DEL 22.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 75 del 3.10.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 36/CGF – RIUNIONE DEL 7 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 119/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 1. RICORSO DELL’A.S. MODUGNO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MODUGNO CALCIO A CINQUE/MARCIANISE CALCIO A 5 DEL 22.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 75 del 3.10.2007) L’A.S. Modugno Calcio a Cinque ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata nel Com. Uff. n. 75 del 3.10.2007, con la quale, in accoglimento del ricorso della A.S.D. Marcianise Calcio a 5, le è stata inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 per avere schierato nell’incontro Modugno/Marcianise, disputato il 22.9.2007 per il Campionato Nazionale di Serie A2, Girone B, il calciatore Rodrigo Teixeira in posizione irregolare in quanto non aveva scontato la squalifica per una giornata di gara irrogatagli nella precedente stagione sportiva. La reclamante con un unico motivo di reclamo, ha dedotto la inammissibilità del ricorso al Giudice Sportivo in quanto l’A.S.D Marcianise Calcio a 5 non le avrebbe inviato i motivi di ricorso, come prescritto dall’art. 33, comma 5, C.G.S.. Secondo la società reclamante, la ricevuta postale della raccomandata indirizzatale dalla A.S.D. Marcianise Calcio a 5 e da questa versata in atti non costituirebbe una valida prova dell’avvenuta spedizione alla società controinteressata dei motivi del ricorso di primo grado, non potendo riferirsi a tale ricorso, giacché reca, come data di spedizione, la data del 18.9.2007, una data, cioè, perfino antecedente al giorno in cui la gara è stata disputata. Il motivo è palesemente infondato, come emerge chiaramente dal solo esame degli atti della controversia. Sull’originale della ricevuta postale della raccomandata diretta dalla ricorrente in primo grado alla controinteressata A.S. Modugno Calcio a Cinque, infatti, è impressa, come data di spedizione, in modo chiaro e non contestabile, la data del 28.9.2007 e non quella del 18.9.2007. L’argomento che avrebbe dovuto reggere la censura relativa all’omesso invio delle motivazioni del ricorso di primo grado è pertanto documentalmente smentito. Il reclamo, quindi, che, a ben vedere, appare occasionato unicamente dal fatto che la data di spedizione sulla copia fotostatica della ricevuta postale della raccomandata, inviata alla reclamante tra i documenti ufficiali dalla Segreteria della Corte di Giustizia Federale ai sensi dell’art. 37, comma 1, C.G.S., sia poco leggibile, si rivela del tutto pretestuoso e privo di ogni fondamento. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dalla società Modugno Calcio a Cinque di Modugno (Bari). Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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