F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 36/CGF – RIUNIONE DEL 7 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 119/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 4. RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI MONTESILVANO C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NAPOLI CALCIO A 5/CITTÀ DI MONTESILVANO C5 DEL 22.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 93 del 10.10.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 36/CGF – RIUNIONE DEL 7 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 119/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 4. RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI MONTESILVANO C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NAPOLI CALCIO A 5/CITTÀ DI MONTESILVANO C5 DEL 22.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 93 del 10.10.2007) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 93 del 10.10.2007 respingendo le doglianze rappresentate dalla società Città di Montesilvano avverso l’esito dell’incontro Napoli Calcio a 5/Città di Montesilvano del 22.9.2007, dichiarava regolare lo svolgimento della gara de qua, confermando il risultato del campo di 4 – 4. Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Città di Montesilvano ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto dell’11.10.2007, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 26.10.2007, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. La C.G.F. dichiara improcedibile per intervenuta rinuncia, il reclamo presentato dalla società A.S.D. Città di Montesilvano C5 di Montesilvano (Pescara) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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