F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 36/CGF – RIUNIONE DEL 7 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 119/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 5. RICORSO DELLA IVREA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 05.11.2007 INFLITTA AL TESSERATO CASTAGNA ALESSANDRO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile Scolastico – Com. Uff. n. 9 del 16.10.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 36/CGF – RIUNIONE DEL 7 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 119/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008
5. RICORSO DELLA IVREA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 05.11.2007 INFLITTA AL TESSERATO CASTAGNA ALESSANDRO
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile Scolastico – Com. Uff. n. 9 del 16.10.2007)
Il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile Scolastico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 9 del 16.10.2007 ha inflitto al sig. Castagna Alessandro – tesserato in favore della società Ivrea Calcio S.r.l. – la sanzione della squalifica fino al 5.11.2007 a seguito di fatti occorsi al termine della gara Valenzana/Ivrea del 14.10.2007. Avverso tale provvedimento la società Ivrea Calcio S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 18.10.2007, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 24.10.2007, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione. La Corte, premesso che, ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calcia tori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. La C.G.F. dichiara improcedibile per intervenuta rinuncia, il reclamo presentato dalla società Ivrea Calcio S.r.l. di Ivrea (Torino) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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