F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 36/CGF – RIUNIONE DEL 7 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 119/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 6. RICORSO DELLA BISCEGLIE CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUGUSTA F.C./BISCEGLIE CALCIO A CINQUE DEL 6.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 109 del 17.10.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 36/CGF – RIUNIONE DEL 7 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 119/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 6. RICORSO DELLA BISCEGLIE CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUGUSTA F.C./BISCEGLIE CALCIO A CINQUE DEL 6.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 109 del 17.10.2007) La società “Bisceglie Calcio a Cinque” ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo con la quale quest’ultimo aveva impugnato l’esito della gara di Campionato nazionale – Serie A del 6.10. 2007 contro l’Augusta F.C.. A sostegno dell’impugnazione il Bisceglie sostiene che tra i calciatori inseriti dall’Augusta nella distinta di giuoco vi sarebbe anche il calciatore Valdemir Bereguela il quale non avrebbe avuto diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana. La società ricorrente chiede inoltre alla Corte maggiori approfondimenti sul punto nonché la trasmissione di copie degli atti di tesseramento. Il ricorso, così proposto, è infondato e va, pertanto, respinto. Osserva, in primo luogo, la Corte che il Bisceglie ha proposto un ricorso nel quale più che indicare con precisione una ragione di esclusione del giocatore per irregolarità del tesseramento, vengono prospettati dubbi circa il suo diritto all’ottenimento della cittadinanza italiana. Si richiede, infatti, che la Corte proceda a verifiche più approfondite sulla posizione del calciatore e ciò induce ritenere che il ricorso contro la decisione del giudice sportivo sia stato proposto “alla cieca” sul presupposto che il calciatore non avesse ottenuto la cittadinanza e non potesse, pertanto, essere stato tesserato. Nel merito, comunque, la doglianza, prospettata nella forma perplessa di cui si è detto, è priva di consistenza. Risulta, infatti, che il calciatore in questione è stato regolarmente tesserato, sia pure nella giornata immediatamente antecedente lo svolgimento della gara. Da qui la piena legittimità della sua partecipazione all’incontro. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società A.S. Bisceglie Calcio a Cinque di Bisceglie (Bari) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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