F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 36/CGF – RIUNIONE DEL 7 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 119/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 7. RICORSO DELL’A.S.D. ARIETE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA/ARIETE CALCIO DEL 23.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 22 del 28.9.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 36/CGF – RIUNIONE DEL 7 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 119/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008
7. RICORSO DELL’A.S.D. ARIETE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA/ARIETE CALCIO DEL 23.9.2007
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 22 del 28.9.2007)
Con reclamo del 5.10.2007, la A.S.D. Ariete Calcio, presentava formale ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo emessa con Com. Uff. n. 22 del 28.9.2007 per i fatti verificatisi in occasione della gara contro il Femminile Virtus Romagna disputata a Rimini il 28.9.2007. In particolare, nel corso della gara, i sostenitori dell’associazione reclamante, in campo avverso, hanno ripetutamente profferito frasi offensive all’indirizzo del Direttore di Gara; per effetto di detti comportamenti interveniva la Forza Pubblica e quindi la stessa veniva assoggettata alla sanzione di un’ammenda di € 600,00 a titolo di responsabilità oggettiva. A propria giustificazione, il sodalizio sosteneva che il comportamento degli “affezionati sostenitori” era consequenziale alla notevole distanza dalla città della sede della squadra ed aggiungeva che le trenta persone a sostegno dell’Ariete Calcio avevano contestato tutti quelli che ritenevano essere errori dell’arbitro, comunque a svantaggio di entrambe le squadre. Dunque, sulla base della suddetta prospettazione dei fatti, riteneva la sanzione eccessiva, chiedendone la riduzione. Il reclamo è infondato e va rigettato. Ed invero, tenuto conto della natura dei fatti accertati che rivelano la reiterata pronuncia di frasi offensive all’indirizzo dell’arbitro da parte dei sostenitori, appare, da un canto, essere stato fatto buon governo delle norme che disciplinano la responsabilità a titolo oggettivo della società per il fatto dei propri sostenitori, e, d’altro canto, la sanzione si rivela congrua rispetto alla condotta ed al numero dei soggetti che l’hanno posto in essere. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società A.S.D. Ariete Calcio di Viallanova di Ceppagatti (Pescara) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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