F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 36/CGF – RIUNIONE DEL 7 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 119/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 8. RICORSO DELL’A.S.D. POLIZIA PENITENZIARIA MARAN AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. D. VETUS CECCANO/A.S.D. POLIZIA PENITENZIARIA MARAN DEL 22.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 75 del 3.10.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 36/CGF – RIUNIONE DEL 7 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 119/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 8. RICORSO DELL’A.S.D. POLIZIA PENITENZIARIA MARAN AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. D. VETUS CECCANO/A.S.D. POLIZIA PENITENZIARIA MARAN DEL 22.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 75 del 3.10.2007) L’A.S.D. Polizia Penitenziaria Maran ha proposto reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo che, respingendo il ricorso presentato in data 28.9.2007, ha omologato il risultato della gara Pol. D. Vetus Ceccano – A.S.D. Polizia Penitenziaria Maran, disputata in data 22.9.2007, valevole per il Campionato Nazionale di Calcio a Cinque - Serie A2 Girone B. In particolare la società reclamante lamentava la irregolarità della gara, poiché alla stessa ha partecipato il calciatore, Iervolino Cabral Rafael, in posizione irregolare, in quanto nei suoi confronti non sarebbe mai stato rilasciato dalla Federazione brasiliana il richiesto “Transfert internazionale”, nonostante il suddetto calciatore risultasse tesserato presso quella federazione. La società reclamante deduce di aver richiesto per le vie brevi alla Federazione brasiliana l’invio di una certificazione attestante il curriculum del calciatore, da produrre a questa Corte quale prova inconfutabile dell’effettivo tesseramento presso la federazione estera del calciatore indicato, ma la predetta federazione brasiliana si è resa disponibile ad inviare la certificazione in questione solo previa richiesta della F.I.G.C.. Pertanto con il presente reclamo ha chiesto che la documentazione venisse acquisita d’ufficio e conseguentemente venisse accolto il reclamo, comminando alla Pol. D. Vetus Ceccano la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall’articolo 17, comma 5, lettera), C.G.S., per aver schierato nella gara in oggetto il calciatore, Iervolino Cabral Rafael, in posizione irregolare. Il reclamo va rigettato. Infatti, a seguito della richiesta effettuata dalla segreteria della Corte, è stato inviato un attestato da parte della federazione brasiliana, dal quale risulta che il calciatore indicato non è stato mai tesserato presso quella federazione. Pertanto sulla base di tale inconfutabile prova, e considerato che l’intera impostazione difensiva della società reclamante era fondata sull’accertamento di tale circostanza di fatto, la Corte non può che rigettare il reclamo proposto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società A.S.D. Polizia Penitenziaria Maran di Spoleto (Perugia) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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