F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 41/CGF – RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 121/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 3. RICORSO DELLA CALCIATRICE TROIANO JESSICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE DI GARA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VILLAPUTZU/GRAPHISTUDIO CAMPAGNA DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – L.N.D. – Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 41/CGF – RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 121/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008
3. RICORSO DELLA CALCIATRICE TROIANO JESSICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE DI GARA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VILLAPUTZU/GRAPHISTUDIO CAMPAGNA DEL 21.10.2007
(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – L.N.D. – Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007)
Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile, in esito all’esame del referto arbitrale relativo alla gara Villaputzu/Graphistudio Campagna, disputata per il Campionato Nazionale di Serie A2 il 21.10.2007, irrogava alla calciatrice Jessica Troiano della società ACF. D. Graphistudio Campagna la squalifica per cinque giornate di gara in applicazione dell’art 11, comma 2, C.G.S. “per avere rivolto ad un’avversaria frase offensiva dal contenuto razzista” (Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007). La deliberazione del Giudice Sportivo è impugnata dalla calciatrice che contesta di avere profferito la frase addebitatale dal Direttore di gara (“Sardi Bastardi”) e, comunque, sostiene che la frase non avrebbe il carattere discriminatorio attribuitogli dal Giudice Sportivo. La frase dovrebbe invece essere qualificata unicamente come ingiuria, passibile, come tale, di una sanzione meno grave in applicazione dell’art. 1 e non dell’art. 11 C.G.S.. Il reclamo non può trovare accoglimento. Va rilevata innanzitutto la contraddittorietà delle deduzioni formulate dalla reclamante che, da un lato, negano di avere pronunciato nei confronti di un’avversaria la frase addebitatale, dall’altro, tentano di modificare la natura dell’offesa che la frase racchiude con ciò ammettendo implicitamente di averla pronunciata. In ogni caso, per quanto concerne il primo rilievo, si osserva che esso è in contrasto con la precisa annotazione contenuta nel referto del direttore di gara ed è noto che, nei procedimenti disciplinari, gli atti degli ufficiali di gara hanno valore di fonte di prova privilegiata, specie quando, come è nel caso in esame, essi si limitano a riferire dei meri elementi di fatto. Quanto al secondo appunto, deve rilevarsi che la frase pronunciata dalla calciatrice concretizza chiaramente una violazione dell’art. 11, comma 1, C.G.S. per il quale: “costituisce comportamento discriminatorio sanzionabile quale illecito disciplinare ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, sesso, nazionalità, origina territoriale o etnica”. Infatti, non è dubitabile che la frase pronunciata dalla calciatrice Troiano denuncia la volontà di offendere con un insulto dispregiativo della “gente” della quale le calciatrice avversaria, in quanto milita in una squadra della Sardegna, è espressione. Non è quindi discutibile che nella specie sia stata posta in essere una condotta offensiva qualificata da una discriminazione fondata sull'origine geografica e che, correttamente, alla calciatrice Sedonati sia stata irrogata la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara che costituisce il minimo edittale per le violazioni del citato art. 11, comma 1, C.G.S. in base al secondo comma dello stesso art. 11. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dalla calciatrice Troiano Jessica e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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