F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 44/CGF – RIUNIONE DEL 14 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 124/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 1. RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SALERNITANA/TARANTO DEL 7.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 8 del 9.10.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 44/CGF – RIUNIONE DEL 14 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 124/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 1. RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SALERNITANA/TARANTO DEL 7.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 8 del 9.10.2007) Con ricorso introdotto nel pieno rispetto delle prescrizione codicistiche, la Salernitana Calcio 1919 S.p.A. ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico di cui al Com. Uff. n. 8 del 9.10.2007, con la quale, in relazione alla gara Salernitana - Taranto del Campionato Nazionale Allievi Girone M, veniva inflitta alla ricorrente, ex art. 17, comma 1, C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonché l’ammenda di € 100,00 per aver impedito il regolare svolgimento della stessa. In punto di fatto era accaduto che alle ore 9:10 del giorno stabilito per l’incontro, l’arbitro designato a dirigerlo, accertata la mancata segnatura del terreno di gioco, invitava la società ospitante a provvedere in proposito entro le ore 10:00 fissate per la disputa della gara e che, in assenza del personale addetto, la richiesta tracciatura iniziava soltanto alle ore 10:45 per concludersi alle 11:00, conseguendo il rifiuto della società ospitata a scendere in campo. L’assunto della ricorrente, secondo la quale quest’ultimo era sostanzialmente impraticabile per le precipitazioni straordinarie verificatesi in precedenza e che nonostante tale situazione essa medesima ricorrente si sarebbe “adoperata in modo ineccepibile” per un ritorno alla normalità, risulta smentito dall’esauriente rapporto arbitrale e dall’ancor più chiaro supplemento di referto: tali atti certificano, da un lato che “le condizioni del terreno di gioco consentivano tranquillamente la tracciatura del campo”, dall’altro che il ritardo nel compimento dell’incombenza era dovuto alla “mancanza della persona addetta a tale compito”, come ammesso dagli stessi dirigenti locali. In presenza di siffatto stato delle cose è manifestamente un fuor d’opera invocare, come ha fatto la ricorrente, una (non recente) decisione della C.A.F. (Com. Uff. n. 28/C del 20.04.1989) secondo la quale l’impedimento determinato da causa di forza maggiore ricorre quando lo stesso sia “assoluto” e soprattutto laddove “nessun addebito, neppure a titolo di colpa lievissima, possa muoversi a chi invoca la causa escludente la responsabilità”. Nella fattispecie, invero, posto che, come certifica l’arbitro, il terreno era tracciabile sin dalle ore 9:10, non appare revocabile in dubbio l’assenza di impedimenti assoluti, nonché la pure indubitabile grave colpa della Società ospitante determinata dall’impossibilità di procedere tempestivamente, per difetto di personale, a rendere il terreno idoneo alla disputa dell’incontro. Del tutto correttamente, pertanto, il Giudice Sportivo ha applicato la disposizione di cui all’art. 17.1 C.G.S. con decisione non meritevole di censura: il ricorso va pertanto disatteso con le conseguenze di Regolamento. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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