F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 49/CGF – RIUNIONE DEL 23 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 127/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 1) RICORSO DELL’A.S.D. MARCIANISE CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI EURO 1.500,00 E DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER TRE GARE EFFETTIVE SEGUITO GARA MARCIANISE/NAPOLI BARRESE 27.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 152 del 31.10.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 49/CGF – RIUNIONE DEL 23 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 127/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008
1) RICORSO DELL’A.S.D. MARCIANISE CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI EURO 1.500,00 E DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER TRE GARE EFFETTIVE SEGUITO GARA MARCIANISE/NAPOLI BARRESE 27.10.2007
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 152 del 31.10.2007)
Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, a seguito dell’esame del referto del Direttore di gara relativo all’incontro Marcianise Calcio a 5/Napoli Barrese, disputata il 27.10.2007 per il Campionato Nazionale di Serie A 2, Girone B, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 152 del 31.10.2007, irrogava alla società Marcianise Calcio a 5 la squalifica del campo di giuoco per tre giornate di gara e l’ammenda di € 1.500,00 perché “gruppi di sostenitori, nel corso dell’incontro, sputavano reiteratamente contro l’arbitro. Perché, a fine della gara, mentre la terna faceva rientro negli spogliatoi, un sostenitore locale scavalcava la recinzione, tentava di colpire con uno schiaffo il secondo arbitro senza riuscirvi perché bloccato dai dirigenti locali. Contemporaneamente altro sostenitore aggrediva il primo arbitro colpendolo con un violento calcio a una gamba procurandogli intenso dolore che persisteva diverse ore dopo il verificarsi dell’episodio”. Con la stessa delibera veniva inflitta al calciatore Dario Sellini della società Marcianise Calcio a 5 la squalifica per due giornate di gara per avere rivolto all’arbitro una frase gravemente offensiva. La società Marcianise Calcio a 5 ha proposto reclamo avverso tale delibera, deducendo, in relazione alle sanzioni inflitte alla società, che le stesse si rivelano eccessive, stante il comportamento dei dirigenti posto in evidenza anche dal Direttore di gara che ha fatto presente come l’aggressione al secondo arbitro non sia riuscita per il fattivo intervento dei dirigenti della società ospitante. La reclamante richiama, inoltre, varie decisioni dei giudici sportivi, rilevando che le stesse, sebbene riguardanti ben più gravi comportamenti dei relativi sostenitori, abbiano tuttavia inflitto alle società per le quali detti tifosi parteggiavano sanzioni meno gravi di quelle inflitte con la delibera impugnata. Per quanto concerne la squalifica irrogata al calciatore Sellini, la società reclamante ha poi dedotto che il comportamento del calciatore può definirsi solo come espressione di una protesta, se mai irriguardosa, ma non offensiva. Il reclamo va respinto. La reclamante società Marcianise Calcio a 5 minimizza la gravità del comportamento tenuto dai propri sostenitori al fine di ottenere una riduzione della sanzione. Si osserva in contrario che la descrizione dei fatti contenuta nella deliberazione impugnata è assolutamente corretta e che, anzi, non dà conto di un episodio, anch’esso certamente grave, avvenuto nel corso della gara, non riferendo che vi è stato da parte di un sostenitore della società Marcianise Calcio a 5 il lancio di una paletta per raccogliere l’immondizia in direzione dell’arbitro. Quanto alle decisioni citate dalla Marcianise Calcio a 5, che hanno irrogato ad altre società sanzioni più lievi di quelle inflitte con la delibera impugnata per fatti più gravi posti in essere dai propri sostenitori, si osserva che il richiamo a tali precedenti si rivela inconferente, in quanto in nessuno dei casi richiamati, vi è stata, in aggiunta alle intemperanze e ai lanci di oggetti da parte dei sostenitori delle società sanzionate, un’aggressione al Direttore di gara, come quella verificatasi durante la gara in parola, grave anche per le conseguenze fisiche riportate dal Direttore di gara. Neppure è meritevole di considerazione il rilievo secondo cui dal calciatore Sellini non sarebbe stata pronunciata nei confronti del Direttore di gara una frase offensiva ma solo una frase irriguardosa, non potendosi definire semplicemente irriguardoso il comportamento del calciatore seduto in panchina che, entrando in campo, protesta in maniera plateale per una decisione arbitrale sfavorevole alla propria squadra ed insulta l’arbitro con espressioni volgari (sulla sua capacità di capire) chiamandolo anche “deficiente”. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Marcianise Calcio a 5 di Marcianise (Caserta) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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