F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 37/CGF DEL 7 NOVEMBRE 2007 1.RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALL’ALLENATORE ROSSI EZIO, NEL CORSO DELLA GARA PADOVA-LECCO DEL 14.10.2007 (Giudice Sportivo presso LPSC – Com. Uff. n.47/C del 16.10.2007).

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 37/CGF DEL 7 NOVEMBRE 2007 1.RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALL’ALLENATORE ROSSI EZIO, NEL CORSO DELLA GARA PADOVA-LECCO DEL 14.10.2007 (Giudice Sportivo presso LPSC – Com. Uff. n.47/C del 16.10.2007). Il sig. Ezio Rossi, allenatore del Calcio Padova S.p.A., con atto in data 17 ottobre 2007, ha proposto ricorso avverso la sanzione della squalifica per due gare effettive inflittagli in relazione alla gara Padova – Lecco del 14 ottobre 2007, comminatagli con delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, come da Comunicato Ufficiale n. 47/C del 16 ottobre 2007. La decisione gravata è fondata sul seguente motivo: “perché allontanato dal campo per proteste dall’arbitro”, il Rossi, “rivolgeva allo stesso una frase offensiva (r.A e Coll. Proc. Fed.)”. Nel rapporto dell’arbitro si legge che “al 2’ del 2T. l’allenatore del Padova Ezio Rossi è stato allontanato in quanto con voce alta e gestualità molto folcloristica protestava su una mia decisione disciplinare nei confronti di un calciatore locale”. A sua volta il Collaboratore della Procura Federale ha riferito che al “2° minuto del secondo tempo l’allenatore del Calcio Padova è stato espulso dal terreno di giuoco dall’arbitro, il quale allontanandosi dal terreno passando davanti al sottoscritto ha profferito ad alta voce riferito all’arbitro la seguente frase “pezzo di merda”. L’appellante, con l’atto di gravame, ha lamentato che “la sanzione comminata non appare giustificata, mai avendo avuto l’esponente l’intenzione di offendere l’Arbitro, né durante la discussione, né, tanto meno, nel recarsi negli spogliatoi, in ossequio all’ordine dello stesso”. In particolare il sig. Ezio Rossi ha dichiarato che “in effetti, pur non ricordando di avere proferito offese rivolte a chicchessia, è doveroso evidenziare come l’espulsione sia stata comminata in una fase delicata della gara e, quindi, se il sottoscritto avesse effettivamente pronunciato la frase che si assume essere stata sentita, la stessa non era certo rivolta all’Arbitro ma potrebbe semmai rappresentare uno sfogo di disappunto dettato dalla concitazione della partita, integralmente riconducibile a tale contesto e senza volontà di offendere alcuno. Ciò confermato dal fatto che non viene riportato alcun gesto plateale del ricorrente”. Pertanto l’appellante ha concluso perché, “in accoglimento del reclamo proposto, ed in riforma, anche parziale della decisione adottata del Giudice Sportivo ... impugnata, previa riqualificazione giuridica dei fatti, voglia l’On.le Corte di Giustizia Federale in via principale: annullare la sanzione impugnata, disponendo per l’esponente quella dell’ammonizione. In via subordinata: comminare all’esponente un’ammenda nella misura minima edittale o quella diversa sanzione meno afflittiva rispetto a quella disposta dal Giud ice Sportivo ed impugnata; fosse ritenuta di giustizia”. L’appellante ha depositato successivamente “memoria integrativa di reclamo”, recante la data del 22 ottobre 2007, con la quale – “letti gli atti ufficiali della gara” – ha sostenuto che “in effetti non vi è alcuna prova che la frase individuata fosse effettivamente rivolta al Direttore di gara, potendo la stessa riguardare, in ipotesi, il proprio giocatore o quello della squadra avversaria, coinvolti nella discussione, che ha condotto l’esponente alle proteste, poi sanzionate” ed ha, quindi, insistito nelle conclusioni già fo rmulate, integrate con l’ulteriore richiesta “in secondo subordine: - irrogare al reclamante la squalifica per un solo turno di gara”. La Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, all’udienza del 24 ottobre 2007, udita la relazione del componente all’uopo delegato, e l’avv. Aldo Pazzaglia, difensore dell’appellante – il quale ha insistito per l’accoglimento del gravame – si è, quindi, riservata di decidere. Le modalità del fatto contestato al sig. Ezio Rossi sono certe, giacché lo stesso appellante, con l’atto di gravame, non ha smentito quindi, di avere profferito l’espressione “pezzo di merda”, che – secondo quanto riferito dal collaboratore della Procura Federale - era indirizzata all’arbitro. Né tale frase è stata disconosciuta con la “memoria integrativa” del 22 ottobre 2007, pur se l’appellante ha formulato la mera ipotesi che potesse essere rivolta verso “il proprio giocatore o quello della squadra avversaria, coinvolti ne lla discussione”. Poiché, però, nel rapporto arbitrale non vi è alcun cenno a detta locuzione, ma solo di proteste formulate dal Rossi “con voce alta e gestualità mo lto folcloristica” – manifestazioni per le quali l’allenatore era stato invitato a rientrare nello spogliatoio –, si deve desumere che il destinatario della frase riferita dal collaboratore della Procura Federale, pronunciata dopo il provvedimento di allontanamento, non sembra averla percepita, perché, altrimenti, sarebbe stata riferita nel suo rapporto. La locuzione incriminata, secondo quanto risulta dal rapporto del collaboratore della Procura Federale, avente valore di prova ai sensi dell’art. 35, comma 1.1, Codice di Giustizia Sportiva, è certamente volgare, e potenzialmente idonea a ledere il prestigio della funzione e la personale reputazione dell’arbitro, nei confronti del quale era riferita, oltre che frutto di una condotta colpevole, anche alla stregua del dettato dell’art. 5, comma 1, C.G.S.; pertanto essa integra la violazione dei principi di correttezza e probità che ciascun “soggetto che svolge attività ... comunque riferibile all’attività sportiva” è tenuto ad osservare ai sensi del dettato dell’art. 1, comma 1, C.G.S.. Peraltro – come già osservato – la frase de qua è stata pronunciata ed ascoltata dal collaboratore della Procura federale, che presumibilmente non mostrava elementi visibili di identificazione della funzione svolta e, quindi, l’autore di essa – nella concitazione del momento - non si è reso conto che la sua affermazione, pronunciata all’aperto, potesse essere percepita da terzi; non vi è prova, inoltre, che – oltre al predetto collaboratore – vi fossero, nelle vicinanze, altri soggetti, mentre non risultano precedenti specifici a carico dell’incolpato. Pertanto, questa Corte – ferma la responsabilità dell’incolpato per la violazione commessa, atteso il contesto in cui è avvenuta – in parziale accoglimento del gravame come innanzi proposto ritiene di potere disporre, nel caso di specie, la riduzione della sanzione della squalifica per due gare effettive, comminata dal Giudice Sportivo al sig. Ezio Rossi, ad una giornata. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto riduce la squalifica a 1 giornata effettiva. Ordina la restituzione della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it