F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 37/CGF DEL 7 NOVEMBRE 2007 2. RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DANUCCI CIRO AL TERMINE DELLA GARA VERONA-TERNANA DEL 14.10.2007 (Giudice Sportivo presso LPSC – Com. Uff. n.47/C del 16.10.2007).

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 37/CGF DEL 7 NOVEMBRE 2007 2. RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DANUCCI CIRO AL TERMINE DELLA GARA VERONA-TERNANA DEL 14.10.2007 (Giudice Sportivo presso LPSC – Com. Uff. n.47/C del 16.10.2007). La Ternana Calcio s.p.a., con atto in data 22 ottobre 2007, ha proposto ricorso avverso la sanzione della squalifica per tre gare effettive inflitte al proprio tesserato Ciro Danucci in relazione alla gara Verona – Ternana del 14 ottobre 2007, comminata con delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, come da Comunicato Ufficiale n. 47/c del 16 ottobre 2007. La decisione gravata è fondata sul seguente motivo: “perché al termine della gara, rientrato negli spogliatoi” il Danucci “spintonava un addetto federale e gli rivolgeva una frase offensiva (r. Proc. Fed.)”. Nel rapporto del Collaboratore della Procura Federale si legge che “in violazione di norme federali e connessi allo svo lgimento delle gare (Art. 36 comma 1.1, Codice di Giustizia Sportiva): al termine della gara il calciatore della Ternana contraddistinto dal n. 15 (poi identificato per Danucci Ciro) dopo aver partecipato ad una animata discussione con il calciatore n. 4 del Verona e nn. 6 e 16 della Ternana a cui assisteva il direttore di gara, all’invito rivoltogli a desistere e di lasciare il terreno di gioco, dopo che il collaboratore Dr. Donato Sozzo si qualificava esibendo il proprio pass, il calciatore Danucci con fare alterato e minaccioso, ponendo le mani addosso allo stesso e spingendolo indietro, gli proferiva le seguenti espressioni ripetutamente ad alta voce: <> e proseguiva l’itinerario verso gli spogliatoi. Successivamente, non ha mostrato ravvedimento alcuno per l’accaduto riprovevole”. La società appellante, con l’atto di gravame, ha lamentato che “in realtà il Danucci Ciro aveva solo assistito e non partecipato attivamente <> con gli altri calciatori, tanto da non essere neppure menzionato dall’Arbitro nel proprio Rapporto tra i protagonisti dei fatti accaduti a fine gara nei pressi del tunnel”, aggiungendo che “tale diretta attenzione da parte del Collaboratore della Procura Federale nei confronti del solo Danucci”, da questo “male interpretata”, aveva provocato in lui “una reazione abnorme e non giustificata, ma sicuramente da valutare nel contesto ambientale e spaziale nel quale si è manifestata, caratterizzato da violenze fisiche e verbali in uno spazio ristretto ad imbuto come quello nei pressi del tunnel che porta agli spogliatoi”. La Ternana Calcio s.p.a. ha, quindi sostenuto che “il Danucci, appoggiò le mani addosso al Collaboratore dell’Ufficio Indagini (rectius: Procura Federale) non per colpirlo ma per tenere inconsciamente le distanze sia per difendersi eventualmente da aggressioni di altri tesserati che affollavano quel ristretto spazio, che per il rifiuto di vedersi indicare come un protagonista di un’accesa discussione, quando in realtà lo stesso protagonista non lo era stato”. Di conseguenza, secondo la Società appellante, “il comportamento” del calciatore avrebbe dovuto “essere qualificato come irriguardoso nei confronti del Collaboratore della Procura Federale e non violento. Ciò, unitamente alle parole ingiuriose pronunciate, deve portare all’applicazione della sanzione minima prevista dall’art. 19 punto 4 lett. a) del C.G.S. considerando la figura del Collaboratore della Procura Federale assimilabile a quella degli ufficiali di gara e alla valutazione delle circostanze attenuanti riferibili al contesto spaziale ed ambientale nel quale i fatti si sono svolti. Sulla base di tali argomentazioni, la società appellante ha chiesto che la “Corte di Giustizia Federale, in riforma dell’impugnata decisione del Giudice Sportivo Nazionale c/o L.P.S.C.” riduca “la squalifica inflitta al calciatore Danucci Ciro a due gare effettive” ed, in subordine, “a due gare effettive con commutazione della terza gara di squalifica in ammenda nella misura che verrà ritenuta di giustizia e di ragione”. La Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, all’udienza del 24 ottobre 2007, udita la relazione del componente all’uopo delegato e l’avv. Fabio Giotti, difensore dell’appellante – il quale ha insistito per l’accoglimento del gravame –si è, quindi, riservata di decidere. Le modalità del fatto commesso dal calciatore Ciro Danucci sono certe, giacché la stessa appellante, con l’atto di gravame, non ha smentito che lo stesso “appoggiò le mani addosso al Collaboratore” della Procura Federale “per tenere inconsciamente le distanze” – quindi, come si legge nel rapporto innanzi trascritto, “spingendolo indietro” – e gli rivolse le frasi “che cazzo vuoi tu, sei un pezzo di merda”. Né i fatti sono stati smentiti in sede di discussione. Si è trattato, quindi, di un gesto, certamente violento – perchè eseguito adoperando una forza tale da determinare una spinta di colui che gli era di fronte idonea ad ottenere il risultato di spostarlo dal punto in cui era – e della pronuncia “ripetuta” – sempre come riferito dal rapporto in esame – di due locuzioni offensive, rivolte al collaboratore della Procura Federale, pure dopo che questo si era qualificato. Tali fatti integrano una condotta violenta ed ingiuriosa in danno del collaboratore della Procura Federale, perché idonea a ledere il prestigio della funzione e la personale reputazione di questo; pertanto essa integra la violazione dei principi di correttezza e probità che ciascun “soggetto che svolge attività ... comunque riferibile all’attività sportiva” è tenuto ad osservare in virtù del dettato dell’art. 1, comma 1, C.G.S., sanzionabile ai sensi dell’art. 19, comm 4, lett. a) e b) C.G.S.. La sanzione irrogata dal Giudice sportivo, quindi, appare equa – in considerazione anche del cumulo delle violazioni - né ricorre alcun presupposto per potere ritenere applicabile un’attenuante che possa determinare una riduzione della stessa, nella misura irrogata dal Giudice sportivo con il provvedimento impugnato, che va confermato. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale respinge il ricorso e per l’effetto conferma la squalifica. Ordina l’incameramento della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it