F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 70/CGF DELL’ 8 GENNAIO 2008 1. RICORSO TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO L.P.S.C CHE HA IRROGATO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA TARANTO-MASSESE DELL’11.11.2007 E L’OBBLIGO DELLA DISPUTA DI QUATTRO GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE.

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 70/CGF DELL’ 8 GENNAIO 2008 1. RICORSO TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO L.P.S.C CHE HA IRROGATO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA TARANTO-MASSESE DELL’11.11.2007 E L’OBBLIGO DELLA DISPUTA DI QUATTRO GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE. FATTO La vicenda posta all’attenzione della Corte di Giustizia Federale prende le mosse dai fatti accaduti in data 11.11.2007 nello Stadio di Taranto durante la disputa della gara tra la squadra del Taranto Sport S.r.l. e quella della U.S. Massese 1919 S.r.l., valevole per il campionato 2007/2008 della Serie C1– Girone B. A seguito dei disordini verificatesi durante lo svolgimento della partita il direttore di gara sospendeva la stessa al 13° minuto del secondo tempo constatando che non vi erano più le condizioni per proseguire lo svolgimento della stessa a causa dei reiterati lanci di pietre, bottiglie, bastoni ed altri oggetti, operati nel corso dell’intero incontro e prima dell’inizio di esso (inizio intervenuto con 10 minuti di ritardo) dai tifosi del Taranto, posizionati nella curva nord ed a causa dei tafferugli verificatesi tra gli stessi tifosi e le forze dell’ordine all’inizio del secondo tempo. A seguito di tali fatti il Giudice sportivo con la decisione n. 67/227 contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 67/C del 13.11.2007, prendeva la seguente deliberazione: “ di infliggere alla società Taranto la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-3 a favore della società Massese; di infliggere alla società Taranto la sanzione consistente nell’obbligo di disputare quattro gare effettive a porte chiuse, con decorrenza immediata (sanzione attenuata per la dissociazione chiaramente manifestata da altri sostenitori del Taranto); di rimettere gli atti alla Lega per quanto di competenza.”. Avverso tale deliberazione, in data 24.11.2007 con atto inviato a mezzo fax, la società Taranto interponeva appello alla Corte di Giustizia Federale con il quale formulava tre diversi motivi di gravame, al termine dei quali prendeva le seguenti conclusioni: “In via principale a) annullare la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e disporre la ripetizione della partita in questione, ai sensi dell’art. 17 comma 4 ultimo capoverso del C.G.S.; b) revocare, altresì, la sanzione dell’obbligo di disputa di quattro gare effettive a porte chiuse ovvero, quanto meno, ridurre congruamente e sensibilmente la punizione medesima e/od, in ogni caso, limitare la chiusura de qua al solo settore dello stadio denominato “Curva Nord”, ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera c) del C.G.S.; in via subordinata c) rimettere gli atti al Giudice Sportivo per un nuovo esame del merito, avendo questi deliberato pur in pendenza di un preannuncio di reclamo e senza attendere l’invio delle motivazioni nel termine rituale di tre giorni”. All’udienza del 5.12.2007 l’Avv. Chiacchio, difensore della Società Taranto insieme all’Avv. Cozzone, illustrava oralmente la propria difesa; interveniva in udienza anche il Presidente, legale rappresentante della Società, dott. Vito Luigi Blasi. DIRITTO 1) Dei tre motivi di doglianza va esaminato, preliminarmente, quello proposto in rito, in virtù del quale la società Taranto si duole che il Giudice sportivo, di prime cure, abbia preso la sua decisione senza attendere che fossero formulati i motivi difensivi cosiddetti “di reclamo” avverso la verbalizzazione resa dal direttore di gara sig. Luca Tagarelli, dal dirigente della Polizia di Stato e dal collaboratore della Procura Federale Pierluigi Ferraro. Appare incontestabile in atti, per essere stato riportato nell’epigrafe della decisione resa dal Giudice sportivo, che il reclamo preannunciato dal Taranto era noto allo stesso Giudice sportivo, il quale ha deciso senza attendere l’invio delle relative motivazioni nel termine previsto dall’art. 29, comma 4, lett. b) del C.G.S., ritenendo, invece, di poter instaurare sulla base del preannunciato reclamo un autonomo, separato procedimento. In base alle doglianze proposte dal Taranto con questo primo motivo di ricorso è necessario censurare la decisione resa dal Giudice di prime cure, la quale non solo non ha tenuto conto del termine dei tre giorni dettato dall’art. 29 del C.G.S. a garanzia della parte che ha preannunciato di voler formulare i motivi del reclamo, ledendo, così, i principi del “giusto processo” che garantiscono la pienezza del contraddittorio ed il concreto diritto alla difesa, ma ha ipotizzato anche la realizzazione di un autonomo giudizio, circostanza questa che può determinare, in astratto, l’insorgere di decisioni contrastanti. Pertanto, il primo motivo di doglianza formulato dal Taranto deve trovare accoglimento. 2) Per l’effetto dell’accoglimento del primo motivo di doglianza non può trovare ingresso, inquesta sede, l’analisi dei motivi di gravame formulati al numero due ed al numero tre del ricorso trasmesso a mezzo fax il 24.11.2007. In relazione a quanto sopra, la Corte di Giustizia Federale stabilisce di accogliere il ricorso della società Taranto Sport e, nel decidere di rimettere gli atti al Giudice sportivo presso la Lega Professionisti Serie C per un nuovo esame del merito che tenga conto anche dei motivi di reclamo, che la società pugliese aveva preannunciato di voler stendere a norma dell’art. 29, comma 4, lett. b), del C.G.S., dispone la restituzione della tassa reclamo a quest’ultima, e P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale accoglie il ricorso e rimette gli atti al Giudice Sportivo della Lega Professionisti Serie C, per un nuovo esame del merito, avendo questi deliberato in pendenza di un preannuncio di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it