F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N.72/CGF DEL 9 GENNAIO 2008 2. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AI SENSI DELL’ ART. 37, COMMA 1, LETT. c), C.G.S., AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEL C.R. EMILIA ROMANA CHE HA INFLITTO AL CALCIATORE PAOLO GAETANO LA SQUALIFICA FINO AL 14.4.2008 (Com. Uff. n. 10 del 6.9.2007).

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N.72/CGF DEL 9 GENNAIO 2008 2. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AI SENSI DELL’ ART. 37, COMMA 1, LETT. c), C.G.S., AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEL C.R. EMILIA ROMANA CHE HA INFLITTO AL CALCIATORE PAOLO GAETANO LA SQUALIFICA FINO AL 14.4.2008 (Com. Uff. n. 10 del 6.9.2007). Con ricorso 31/10/2007 ex artt. 31, comma 1, lett. b) e 37, comma 1, lett. c) del Codice di Giustizia Sportiva, il Presidente Federale ha impugnato la decisione del 06/09/2007 (pubblicata sul Com. Uff. n.10) con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna, in accoglimento del reclamo proposto dal tesserato della Isol Livel Calcio a 5 Sig. Gaetano Paolo, aveva ridotto al 14/04/2008 la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo sino al 30/06/2012 (C.U. n. 46 del 21/06/07). Con i motivi scritti il Presidente Federale ha dedotto l’erroneità, la carenza di motivazione e contraddittorietà della decisione impugnata osservando che la Commissione Disciplinare Territoriale, omettendo di valutare puntuali circostanze fattuali, aveva fondato la sua decisione su una evasiva dichiarazione resa davanti al predetto Organo disciplinare dal Direttore di gara il quale, contraddicendo il contenuto degli atti ufficiali, aveva affermato di non ricordare con precisione assoluta le azioni lesive compiute dal calciatore Gaetano Paolo. Concludeva, pertanto, chiedendo l’accoglimento del ricorso e la conferma della sanzione inflitta al Gaetano Paolo, pari alla inibizione a tutto il 30/06/2012 ad espletare qualsiasi incarico in ambito federale. All’udienza del 21/11/2007 davanti alla Corte di Giustizia Federale Sezioni Unite, il Sig. Gaetano Paolo non è comparso, mentre nelle controdeduzioni prodotte ha ribadito la erroneità in cui sarebbe incorso l’arbitro nel refertare i fatti, e la estraneità agli episodi di violenza per il cui esatto accertamento invoca ulteriori indagini. Ciò premesso osserva questa Corte che il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Invero la Commissione Disciplinare Territoriale non ha attribuito il giusto rilievo probatorio agli atti ufficiali ed in specie al supplemento di referto redatto dal Direttore di gara il 15/06/2007 ed alle dichiarazioni da lui rese in data 03/09/2007 in sede di chiarimenti davanti alla Commissione Disciplinare. Il contenuto delle stesse è inequivoco ed oltre ogni ragionevole dubbio, poiché da queste si evince chiaramente che a colpirlo con calci e pugni, avendolo identificato con certezza, era stato, tra gli altri, il n.10 Gaetano Paolo che partecipava alla rissa. La gravità delle condotte violente poste in essere dal tesserato, così come riferite dal Direttore di gara, si pongono, quindi, in insanabile contrasto con la motivazione di accoglimento del reclamo a suo tempo proposto dal Gaetano Paolo. P. Q. M. La Corte di Giustizia Federale accoglie il ricorso del Presidente Federale e ripristina la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo; il periodo di squalifica deve intendersi pertanto valido fino a tutto il 30 giugno 2012.
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