F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 1/CGF – RIUNIONE DEL 16 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80/CGF DEL 23 GENNAIO 2008 1. RICORSO DELLA SPORT CLUB LICUSATI AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALETTO 2001/SPORT CLUB LICUSATI DEL 14.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 106 del 31.5.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 1/CGF – RIUNIONE DEL 16 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80/CGF DEL 23 GENNAIO 2008 1. RICORSO DELLA SPORT CLUB LICUSATI AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALETTO 2001/SPORT CLUB LICUSATI DEL 14.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 106 del 31.5.2007) La società Sport Club Licusati proponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania che con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 106 del 31.5.2007, in merito alla gara Sport Club Licusati/U.S. Casaletto 2001, dichiarava l’inammissibilità del ricorso stesso. Nel caso di specie il motivo d’appello, certamente preliminare, riguarda la delibera della Commissione Disciplinare di inammissibilità del reclamo da parte del Licusati poiché “non è stata allegata la ricevuta di spedizione di copia alla società controparte”. Orbene lo Sport Club Licusati ha prodotto in questa sede la copia della raccomandata spedita in data 20.4.2007 alla società U.S. Casaletto 2001, ovvero la prova del requisito essenziale di ammissibilità del reclamo, come prescritto dall’art. 42 comma 6 C.G.S. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dallo Sport Club Licusati di Camerota (Salerno), annulla l’impugnata delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità e, per l’effetto, dispone l’invio degli atti alla competente Commissione Disciplinare Territoriale, per l’esame di merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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