F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 1/CGF – RIUNIONE DEL 16 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80/CGF DEL 23 GENNAIO 2008 3. RICORSO U.S. CANNONAU JERZU PICCHI AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: • DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE DI GARA AI CALCIATORI LANGIU MIRKO, LOTTO ROBERTO, USAI NICOLA, PIRAS ALESSANDRO, PIRODI GIANLUIGI, USAI FEDERICO; • DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE USAI GIDIO; • DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.5.2008 AL CALCIATORE VARGIU ALBERTO; SEGUITO GARA MARCOMER/CANNONANU JERZU PICCHI DEL 20.05.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 48 del 14.06.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 1/CGF – RIUNIONE DEL 16 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80/CGF DEL 23 GENNAIO 2008 3. RICORSO U.S. CANNONAU JERZU PICCHI AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: • DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE DI GARA AI CALCIATORI LANGIU MIRKO, LOTTO ROBERTO, USAI NICOLA, PIRAS ALESSANDRO, PIRODI GIANLUIGI, USAI FEDERICO; • DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE USAI GIDIO; • DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.5.2008 AL CALCIATORE VARGIU ALBERTO; SEGUITO GARA MARCOMER/CANNONANU JERZU PICCHI DEL 20.05.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 48 del 14.06.2007) La società U.S. Cannonau Jerzu Picchi proponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, a seguito della gara di play off Macomer – Cannonau Jerzu Picchi del 20.5.2007. Preliminarmente, esaminati gli atti, si evidenzia che in merito al reclamo trattasi di motivi di fatto non valutabili, seguendo il vecchio rito, dal Giudice di terzo grado ai sensi del previgente art. 33 comma 1 C.G.S. In ogni caso, in virtù della nuova normativa vigente dal 1° luglio c.a., non è più previsto un terzo grado di giudizio.Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Cannonau Jerzu Picchi di Jerzu (Nuoro) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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