F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 1/CGF – RIUNIONE DEL 16 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80/CGF DEL 23 GENNAIO 2008 5. RICORSO DELL’A.S.D. PIANURA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. CAFASSO ARMANDO FINO AL 28.11.2008, SEGUITO GARA PIANURA/INTERNAPOLI DEL 15.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 105 del 26.5.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 1/CGF – RIUNIONE DEL 16 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80/CGF DEL 23 GENNAIO 2008
5. RICORSO DELL’A.S.D. PIANURA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. CAFASSO ARMANDO FINO AL 28.11.2008, SEGUITO GARA PIANURA/INTERNAPOLI DEL 15.5.2007
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 105 del 26.5.2007)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con la decisione di cui in epigrafe, rigettava il ricorso proposto dalla A.S.D.Pianura contro la pronuncia del Giudice Sportivo di primo grado che aveva squalificato fino al 28.11.2008 il massaggiatore di quella società, signor Armando Cafasso, per avere questi nel corso della gara di Play Off del Campionato di Eccellenza disputata il 15.5.2007 contro la società Internapoli, incitato i sostenitori della propria squadra a protestare nei confronti della terna arbitrale, nonchè colpito con un calcio la parte laterale della panchina causandone la rottura, per essersi successivamente rivolto con frasi offensive nei confronti di alcuni calciatori della squadra avversaria e nello stesso contesto colpiva con una borsa termica contenente del ghiaccio solido. Avverso tale decisione la società A.S.D.Pianura ha proposto ricorso alla C.A.F., a seguito della riforma del C.G.S. Corte di Giustizia Federale, deducendo anzitutto il difetto assoluto di motivazione della decisione impugnata e nel merito il rifiuto ingiustificato di esaminare le immagini televisive della emittente ”Televomero”, allegate nei termini prescritti dall’art. 31 C.G.S., che escludevano categoricamente ogni coinvolgimento del tesserato nei fatti contestati. Deduce altresì la assoluta carenza di episodi riportati dai quattro ufficiali di gara, che avevano redatto referti identici, non solo per il contenuto, ma anche sotto l’aspetto letterale, circostanza che costituiva una evidente anomalia, di cui il giudice di secondo grado non aveva tenuto conto. Solo dai referti dei Commissari si evinceva il comportamento del massaggiatore. In via del tutto subordinata, lamenta la eccessiva afflittività della sanzione inflitta, comunque sproporzionata agli stessi fatti contestati. Il ricorso è inammissibile. Le argomentazioni della società ricorrente prospettano sostanzialmente questioni di merito, che sia nel vigore dell’abrogato Codice di Giustizia Sportiva che del nuovo Codice, le cui norme si applicano a partire dall’1.7.2007, non possono essere riproposte dinanzi alla Corte di Giustizia Federale in un virtuale giudizio di terzo grado. La società ricorrente surrettiziamente tenta di introdurre un nuovo esame del merito, denunciando un preteso difetto di motivazione della decisione impugnata, che non sussiste poichè il giudice di secondo grado ha compiutamente valutato gli elementi probatori acquisiti, integrati peraltro da un’ampia e approfondita istruttoria eseguita nel giudizio di secondo grado, i cui risultati sono stati correttamente apprezzati ed oggetto di una puntuale ed esaustiva motivazione da parte del giudice a quo. Nè d’altronde la mancata utilizzazione della prova televisiva può essere oggetto di censura sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto la sua utilizzazione deve essere considerata esclusivamente sotto l’aspetto della sua ammissibilità, che per molteplici motivi nella fattispecie non può trovare ingresso ai sensi dell’art. 35 C.G.S.. Primo fra tutti per la sua pregiudizialità, la mancata segnalazione al Giudice Sportivo di primo grado, entro le ore 12:00 del giorno feriale successivo a quello della gara, dal momento che la richiesta del mezzo di prova è stata formulata soltanto con il ricorso alla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Pianura di Napoli, dispone l’invio degli atti alla Procura Federale per gli eventuali accertamenti e valutazioni in ordine alle dichiarazioni contenute nel reclamo. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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