F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 1/CGF – RIUNIONE DEL 16 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80/CGF DEL 23 GENNAIO 2008 6. RICORSO DELL’A.S.C. TROPEA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CESSANITI/TROPEA DELL’1.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 159 del 5.6.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 1/CGF – RIUNIONE DEL 16 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80/CGF DEL 23 GENNAIO 2008 6. RICORSO DELL’A.S.C. TROPEA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CESSANITI/TROPEA DELL’1.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 159 del 5.6.2007) Con provvedimento del 4.6.2007, Com. Uff. n.159, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria rigettava il reclamo avanzato dalla società A.S.C. Tropea in ordine alla punizione sportiva della perdita della gara Cessaniti/Tropea disputata l’ 1.4.2007, per non aver impiegato per tutta la gara il numero di “ under “ previsto dalle disposizioni in vigore. Avverso tale decisione presentava ricorso alla C.A.F., oggi Corte di Giustizia Federale, la società Tropea che, con diffusa motivazione, sosteneva l’erroneità delle conclusioni cui erano giunti i giudici di primo e secondo grado, senza però formulare specifiche richieste conclusive. Il reclamo della società Tropea non può, ad ogni modo, essere ritenuto ammissibile. Le doglianze avanzate, infatti, non fanno altro che riproporre problematiche già esaminate, sia pure con risultanze motivazionali sommariamente esposte, nel giudizio di primo e secondo grado, relative a questioni di fatto che esulano, ai sensi del previgente art. 33 comma 1 C.G.S. dalla competenza della Commissione d’Appello Federale. D’altra parte la questione della sostituzione dei giocatori è stata sottoposta al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare, per cui anche a voler ritenere applicabile il nuovo Codice di Giustizia Sportiva, così superando il limite di cui si è appena detto, ugualmente non sarebbe possibile un vaglio ulteriore non essendo previsto dalla sopravvenuta normativa, né in fatto né in diritto, un terzo grado di giudizio. Quanto alle altre questioni sollevate dalla società ricorrente, risulta che sia stato già informato l’Ufficio Indagini della Federazione. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.S.C. Tropea di Tropea (Vibo Valentia), e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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