F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 29/CGF – RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 96/CGF DEL 4 FEBBRAIO 2008 1. RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL CASTEL S. PIETRO TERME CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MORDINI ANIELE PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE SEGUITO GARA CASTEL S.PIETRO TERME CALCIO S.R.L./SANTARCANGELO DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 24.10.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 29/CGF – RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 96/CGF DEL 4 FEBBRAIO 2008
1. RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL CASTEL S. PIETRO TERME CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MORDINI ANIELE PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE SEGUITO GARA CASTEL S.PIETRO TERME CALCIO S.R.L./SANTARCANGELO DEL 21.10.2007
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 24.10.2007)
La società Castel S. Pietro Terme Calcio S.r.l., ha proposto reclamo, con procedura 'urgenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 37 del 24.10.2007, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per una gara effettiva al calciatore Mordini Daniele per recidività in ammonizione ( 4^ Infr.) nella gara Castel S. Pietro Terme Calcio S.r.l. - Santarcangelo del 21.10.2007. l reclamo è inammissibile perchè tardivo, essendo stato inoltrato, via fax, in data 5.10.2007 alle ore 15,47 e quindi ben oltre i termini prescritti dall'art. 37 com. 7 C.G.S. che prevede l'invio del reclamo d'urgenza entro le ore 12 del giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il Com. Uff. relativo alla decisione del Giudice di primo grado. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 37, comma 8 C.G.S., per tardività il reclamo con procedura d’urgenza come sopra proposto dal Castel S. Pietro Terme Calcio s.r.l. di Castel S. Pietro Terme (Bologna) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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