F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 27/CGF – RIUNIONE DEL 12 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98/CGF DEL 4 FEBBRAIO 2008 4. RICORSO A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI/RIVOLESE 1906 DEL 23.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 26.9.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 27/CGF – RIUNIONE DEL 12 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98/CGF DEL 4 FEBBRAIO 2008 4. RICORSO A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI/RIVOLESE 1906 DEL 23.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 26.9.2007) Il direttore della gara del Campionato Nazionale Dilettanti Pro Belvedere Vercelli – Rivarolese, disputata il 23.9.2007, ha segnalato nel referto che “a fine gara non è stato effettuato il saluto FAIRPLAY causa lo stato di agitazione di più giocatori di entrambe le squadre”. Il Giudice Sportivo con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 26 del 26.9.2007 ha inflitto alla società A.S. Pro Belvedere Vercelli la sanzione pecuniaria di € 1.000,00, “per non aver effettuato, a fine gara, la rituale procedura di fair-play”. Avverso siffatto provvedimento la S.S. Pro Belvedere Vercelli ha proposto reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale, nel quale ha premesso che si fosse trattato di una gara caratterizzata da agonismo, ma sostanzialmente corretta ed ha rilevato che, al termine, “le squadre rimanevano comunque in campo“ ed ha concluso chiedendo che la sanzione inflitta “venga annullata in quanto la nostra squadra (e la squadra avversaria) non si è rifiutata di effettua re la procedura di Fair-Play ma ha oltremodo avvisato l’arbitro della mancata effettuazione, ma è stata una decisione dell’arbitro che comunicava ai calciatori a lui vicino che non riteneva le condizioni di sicurezza idonee all’effettuazione della procedura”, come confermato anche dalla circostanza che “la terna arbitrale non si recava al centrocampo”. All’udienza, fissata per la discussione, nessuno è comparso. CONSIDERATO: - che il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, con disposizione emanata il 30.8.2006 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di fair play”, ha stabilito che al termine di ogni gara ufficiale le due squadre e la terna arbitrale hanno l’obbligo di schierarsi al centro del campo per lo scambio dei saluti e della relativa stretta di mano, aggiungendo, però, che “qualora il direttore di gara ravvisi, a suo insindacabile giudizio, che non vi siano le condizioni oggettive ambientali per procedere a quanto disposto, o registri il rifiuto di una o entrambe le squadre (totale o parziale) al puntuale rispetto della disposizione, dovrà farne dettagliata menzione dell’accaduto sul proprio rapporto, per i provvedimenti conseguenti della Giustizia Sportiva”; che siffatta disposizione è stata confermata, anche per l’anno sportivo 2007/2008, con disposizione contenuta nel Com. Uff. n. 18, in data 5.9.2007; - che, rispetto alle prescrizioni innanzi riportate, dalla lettura del referto risulta che nella gara in questione la scelta di non dare corso alla procedura di fair-play sia stata effettuata dall’arbitro, al quale è intestato l’insindacabile potere di stabilirne la sussistenza delle condizioni, senza – però – che sia stato opposto alcun rifiuto dalla società partecipanti; - che, dunque, sebbene non costituisca oggetto di giudizio da parte di questa Corte la sensibilità arbitrale nel valutare le condizioni di contesto ai fini dell’amministrazione di ogni fase della gara, in fattispecie non risulta che vi sia stato alcun contributo causale da parte della Pro Belvedere Vercelli nel determinarne di tali da non consentire l’effettuazione della prevista iniziativa di fine gara; - che, a tenore delle stesse disposizioni che regolano la fattispecie - nonché dalla giurisprudenza sportiva, la quale è pacificamente orientata, in fattispecie analoghe, ad infliggere la sanzione pecuniaria, per violazione dell’articolo 1, comma 1, C.G.S., nelle occasioni caratterizzate dal rifiuto “di stringere la mano alla terna arbitrale” (Valleverde Riccione FC srl), dal rifiuto “di effettuare la prevista procedura di fair play” (Arzachena, Siracusa srl), dal rifiuto di “effettuare la rituale procedura di fair-play” (Guidonia Montecelio, Sibilla El Brazil Cuma) – nessuna violazione del principio di lealtà, correttezza e probità nell’esercizio dell’attività sportiva sancito dall’articolo 1, comma 1, C.G.S., può essere individuata nella condotta tenuta in fattispecie dalla Pro Belvedere Vercelli; - che, conseguentemente, il reclamo è fondato e deve essere accolto, con annullamento della sanzione pecuniaria inflitta dal Giudice Ssportivo; - che all’accoglimento della doglianza deve conseguire, altresì, la restituzione della tassa alla società reclamante. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla A.S. Pro Belvedere Vercelli di Vercelli, annulla la sanzione inflitta e dispone restituirsi la tassa reclamo.
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