F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 27/CGF – RIUNIONE DEL 12 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98/CGF DEL 4 FEBBRAIO 2008 9. RICORSO A.C. SALO’AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MARTINAZZOLI GIOVANNI, SEGUITO GARA TRENTO/SALÒ DEL 30.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 3.10.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 27/CGF – RIUNIONE DEL 12 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98/CGF DEL 4 FEBBRAIO 2008
9. RICORSO A.C. SALO’AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MARTINAZZOLI GIOVANNI, SEGUITO GARA TRENTO/SALÒ DEL 30.9.2007
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 3.10.2007)
L’A.C. Salò ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale come da Com. Uff. n. 28 del 3.10.2007, con riferimento alla gara Trent ino /Salò del 30.9.2007 del Campionato Nazionale Dilettanti, con la quale, tra l’altro, è stata comminata la squalifica per tre giornate di gara al calciatore Giovanni Martinazzoli. La Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso della A.C. Salò con il quale si ritiene troppo severa la punizione di tre gare di squalifica inflitta al calciatore Martinazzoli, respinge il ricorso ritenendo la sanzione, come assunta dal Giudice Sportivo, insuscettibile di riduzione perché determinata nel minimo edittale ai sensi dell’art, 19, comma 4, lett. a), C.G.F., avendo lo stesso calciatore assunto un atteggiamento gravemente volgare ed irriguardoso nei confronti dell’assistente, al momento della sua espulsione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Salò di Salò (Brescia) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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