F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 27/CGF – RIUNIONE DEL 12 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98/CGF DEL 4 FEBBRAIO 2008 1. RICORSO DELLA C.C.S. CALCIO SANT’ELIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO SANT’ELIA/REGGIO SUD 2004 DEL 10.3.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 47 del 21.3.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 27/CGF – RIUNIONE DEL 12 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98/CGF DEL 4 FEBBRAIO 2008 1. RICORSO DELLA C.C.S. CALCIO SANT’ELIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO SANT’ELIA/REGGIO SUD 2004 DEL 10.3.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 47 del 21.3.2007) Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore per l’Attività Giovanile Scolastica rigettava, con il provvedimento indicato in epigrafe, il reclamo della C.C.S. Calcio Sant’ Elia che aveva chiesto fosse disposta la vittoria della sua squadra per 3-0 nei confronti della squadra della Società Calcistica Reggio Sud 2004 in relazione alla gara disputatasi il 10.3.2007, sul presupposto che la Società Reggio Sud 2004 aveva schierato in campo il calciatore Barreca Vincenzo che era stato in precedenza squalificato e non aveva ancora scontato la sanzione. La decisione del Giudice Sportivo si basava sull’accertamento, fondato sul referto arbitrale, che il Barreca non aveva preso parte alla gara in questione. Questa decisione è stata impugnata tempestivamente dalla Società Sant’ Elia davanti a questa Corte che, non ritenendo di avere elementi sufficienti per decidere, sospendeva il procedimento e trasmetteva gli atti all’ Ufficio Indagini per accertare se il calciatore Barreca Vincenzo avesse partecipato alla gara del 10.3.2007 tra il Calcio Sant’ Elia e la Reggio Sud 2004. Effettuati gli opportuni accertamenti, l’Ufficio Indagini giungeva, per quanto può interessare il presente giudizio, alla conclusione che il calciatore Barreca Vincenzo, nonostante fosse stato squalificato per 2 giornate e non avesse scontato completamente tale sanzione, aveva preso parte alla gara del 10.3.2007 sopra citata, schierato dalla Reggio Sud 2004. Questa Corte di Giustizia Federale, preso atto delle conclusioni dell‘Ufficio Indagini sopra riportate, non può che accogliere il ricorso della Società C.C.S. Sant’ Elia e, riformando così la decisione impugnata, pronunciare la sanzione della perdita della gara per 0-3 a carico della Società Calcistica Reggio Sud 2004. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla C.C.S. Calcio Sant’Elia di Reggio Calabria, annulla l’impugnata delibera e, per l’effetto, dispone la punizione della perdita della gara indicata in epigrafe per 0 – 3 a carico della società Reggio Sud. Dispone altresì la trasmissione degli atti alla Procura Federale per competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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